guidoalpa.it Rss https://www.guidoalpa.it/ Professore ordinario di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” it-it Tue, 16 Apr 2024 23:30:46 +0000 Fri, 10 Oct 2014 00:00:00 +0000 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Vida Feed 2.0 info@guidoalpa.it (Prof. Avv. Guido Alpa) info@guidoalpa.it (Prof. Avv. Guido Alpa) Archivio https://www.guidoalpa.it/vida/foto/sfondo.jpg guidoalpa.it Rss https://www.guidoalpa.it/ ’Noi avvocati del G7 tuteleremo i diritti da qualsiasi deriva’ https://www.guidoalpa.it/post/495/-noi-avvocati-del-g7-tuteleremo-i-diritti-da-qualsiasi-deriva-

Eludere i cambiamenti non è possibile, soprattutto nella giustizia, lì dove gli operatori del diritto sono abituati a osservare la realtà e ad adeguarsi alle nuove esigenze che ne derivano. È stato questo il filo conduttore che ha animato il dibattito dell’ultima sessione del G7 delle avvocature, svoltosi ieri a Roma nella Pontifica università della Santa Croce, con la partecipazione di delegazioni di avvocati provenienti da Francia, Canada e Inghilterra.

La consapevolezza, come rimarcato più volte dal presidente del Consiglio nazionale forense italiano, Francesco Greco, di dover governare i nuovi fenomeni derivanti dall’uso dell’intelligenza artificiale e non subirli, è molto chiara anche alle avvocature straniere.

Secondo Julie Couturier, presidente del Conseil National des Barreaux (l’omologo francese del nostro Cnf), gli avvocati sono in questo momento delle “sentinelle per la salvaguardia del diritto”. «E come tali - ha detto Couturier - dovremo garantire l’istituzione di garanzie per la protezione delle libertà pubbliche e individuali. In particolare, è importante garantire che l’accesso alla giustizia, il diritto all’assistenza legale e l’indipendenza delle professioni legali e del sistema giudiziario non siano ostacolati dall’integrazione dell’Intelligenza artificiale nella pratica giuridica. Inoltre, occorre rafforzare la capacità delle autorità pubbliche di comprendere il funzionamento e le conseguenze dello sviluppo di sistemi algoritmici e di utilizzarli in modo responsabile, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Sembra importante sottolineare che proprio mentre parliamo, la marcia dirompente dell’Intelligenza artificiale generativa è già in corso, mettendo potenzialmente, in determinate situazioni, a dura prova la tutela dei diritti fondamentali».

La presidente degli avvocati francesi si è soffermata su un banco di prova importante come gli imminenti Giochi Olimpici: «La Francia è stato il primo Paese ad autorizzare, in via sperimentale, l’elaborazione algoritmica di dati di immagine da parte di sistemi di protezione video o droni, durante gli assembramenti di persone. I dati potranno quindi essere raccolti con l’obiettivo di rilevare, in tempo reale, predeterminati eventi e comportamenti che potrebbero presentare rischi di atti di terrorismo o di attentati alla sicurezza e all’ordine pubblico. Come ogni eccezione all’ostruzione delle libertà fondamentali, noi avvocati dobbiamo garantire che le ragioni per prevenire il terrorismo e mantenere la sicurezza pubblica non portino a un uso dell’Intelligenza artificiale simile all’identificazione individualizzata e alla biometria delle persone. Dovremo, inoltre, vigilare affinché il trattamento automatizzato dei dati, mediante l’IA, non venga effettuato per scopi repressivi ingiustificati o discriminatori».

[...]

Il G7 delle avvocature si è concluso con la lectio magistralis del professor Guido Alpa. L’insigne accademico, presidente emerito del Cnf, ha sostenuto con convinzione che «chi pensa che l’avvocato possa essere sostituito, anche in questo contesto di impiego dell’IA, fa un grosso errore per tante ragioni». «Innanzitutto – ha evidenziato –, perché gli ordinamenti giuridici sono assai diversi fra di loro, e per poter applicare le regole dell’Unione europea occorre considerare soltanto il nostro. L’avvocato è, dunque, assolutamente necessario, perché conosce il diritto e lo applica secondo le regole stabilite».

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Tue, 16 Apr 2024 23:30:46 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/495/-noi-avvocati-del-g7-tuteleremo-i-diritti-da-qualsiasi-deriva- info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Rivoluzionari, carbonari e patrioti. Così gli avvocati fecero l’Italia... https://www.guidoalpa.it/post/496/rivoluzionari-carbonari-e-patrioti-cosi-gli-avvocati-fecero-l&8217italia

È stato significativo il contributo dato dagli avvocati al processo di unificazione dell’Italia? Le pagine scritte nella storia del nostro Paese dai protagonisti dei moti rivoluzionari, della Carboneria, delle guerre per l’indipendenza, della spedizione dei Mille, dei dibattiti nei Parlamenti, del processo di unificazione politica, legislativa e amministrativa, del consolidamento della democrazia, del sistema economico e sociale, che avevano anche il titolo di avvocato, sono memorabili, commoventi. Il contributo degli avvocati è stato immenso, in ogni caso determinante. È difficile dire se il coraggio, l’abnegazione, l’intelligenza, l’operatività fossero coniugate al tipo di professione svolta: molti di loro, come Giuseppe Mazzini, l’hanno iniziata e poi abbandonata per inseguire i loro ideali, i loro progetti di vita che si sarebbero poi intrecciati con i destini d’Italia. Altri, come Pasquale Stanislao Mancini, hanno continuato a svolgere contemporaneamente la professione e il ruolo istituzionali che erano stati chiamati a ricoprire, rifulgendo sia nell’una sia nell’altra carriera.

È un fatto che nelle pagine degli storici molti dei protagonisti non sono ricordati come avvocati ma piuttosto come uomini politici, di governo, delle istituzioni, quasi che l’essere avvocati fosse un dettaglio trascurabile. Per contro, molti che hanno offerto un contributo di pensiero, in quanto protagonisti della cultura giuridica italiana, hanno dato anche un contributo tecnico alla redazione delle leggi, dei codici, degli atti amministrativi (come Carrara, Zanardelli, Vivante, Scialoja),sono ignorati dagli storici generalisti perché ascritti alla storia del diritto, vista come marginale complemento della Storia di più alto valore.

È un fatto indiscutibile che nella storia delle professioni intellettuali l’avvocatura abbia sempre avuto un posto di rilievo, come ha scritto Maria Malatesta in Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell’Europa contemporanea, Einaudi, Torino, 2006.

Gli appartenenti a questa professione hanno avuto un grande peso anche nella storia del Paese: ciò sia per la formazione culturale, sia per la capacità di organizzazione della società civile, sia – e direi soprattutto – per la missione svolta naturalmente: l’avvocato, studiando leggi e difendendo diritti, si pone come garante del cittadino di fronte all’esercizio abusivo del potere, come garante della corretta applicazione della legge, di fronte al giudice mediatore dei conflitti, promotore di progresso sociale ed economico. Anche la sua estrazione sociale, nell’Ottocento prevalentemente borghese, non gli ha impedito di difendere le classi più umili e di battersi contro la discriminazione, difendendo i diritti degli operai, dei braccianti, delle donne, dei poveri.

E parlo non solo dei diritti politici, ma anche dei diritti civili e dei diritti economici, le tre generazioni di diritti che contrassegnano la storia del Paese dall’Unità ad oggi (senza calcolare le nuove generazioni di diritti connessi alla evoluzione informatica e biologica, che compaiono solo alla fine del Novecento).

E’ una storia che sembra declinata al maschile. Ma quante sono state le donne notevoli che hanno combattuto per l’Unità e le eroine invisibili del Risorgimento che hanno contribuito alla causa italiana e alla fondazione del nuovo Paese! E quante donne, con il loro pensiero, i loro discorsi e i loro scritti incentrati proprio sul diritto e sui diritti, avrebbero potuto essere avvocati – oggi si dice avvocate – a buon diritto, e non poterono esserlo perché le leggi scritte dagli uomini impedivano loro l’iscrizione agli albi?

Le pubblicazioni promosse dal Consiglio nazionale forense già prima dell’avvio delle celebrazioni del centocinquatenario dell’Unità danno ampi ragguagli sul ruolo fondamentale degli avvocati in quelle vicende: non solo le analisi dello sviluppo storico della professione ma anche le raccolte di discorsi e documenti, di atti congressuali, le biografie e le ricostruzioni di periodi significativi di quel lungo e complesso cammino ne sono ampia testimonianza. Le ricerche coordinate da Stefano Borsacchi con i componenti del comitato scientifico della Commissione per la storia dell’Avvocatura – Antonio Padoa Schioppa, Gian Savino Pene Vidari e Vito Piergiovanni – colmano la lacuna storica e sono destinate ad arricchire il patrimonio culturale degli italiani.

Proprio al ruolo degli avvocati nel Risorgimento si sono dedicati alcuni dei volumi della collana di Storia dell’Avvocatura in Italia curata dal Consiglio nazionale forense per i tipi del Mulino, in particolare si vedano i contributi di Francesca Tacchi. Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica; Floriana Colao, Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione; Guido Alpa (a cura di), Atti del primo Congresso giuridico italiano (25 novembre-8 dicembre 1872); Antonio Padoa Schioppa (a cura di), Avvocati e avvocatura nell’ Italia dell’Ottocento; Cantagalli, Avvocati, banche e imprese (1890-1940).

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Mon, 15 Apr 2024 18:41:10 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/496/rivoluzionari-carbonari-e-patrioti-cosi-gli-avvocati-fecero-l&8217italia info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Al Salone il dibattito sulla giustizia e il ruolo fondamentale degli avvocati https://www.guidoalpa.it/post/494/al-salone-il-dibattito-sulla-giustizia-e-il-ruolo-fondamentale-degli-avvocati

Formula vincente non si cambia. Parte da questa certezza la tredicesima edizione del Salone della Giustizia (www.salonegiustizia.it), in programma a Roma dal 25 al 27 ottobre prossimi. La tre giorni di approfondimenti con esponenti delle istituzioni, della politica, dell’avvocatura e della magistratura si svolgerà negli studi televisivi del Tecnopolo Tiburtino. La novità assoluta di quest’anno è la possibilità di poter seguire gli incontri in chiaro e in diretta sulle piattaforme TVSAT (canale 55) e Sky (canale 823).

Nel primo incontro di martedì 25 ottobre, durante la tavola rotonda intitolata “Verso una nuova giustizia”, interverranno, tra gli altri, Maria Masi (presidente del Cnf),  Luciano Violante  e Romano Vaccarella (ordinario di Diritto processuale civile dell’Università La Sapienza). Le conclusioni saranno affidate al presidente emerito del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa. Il giorno successivo il direttore del Dubbio, Davide Varì, modererà un dibattito sull’impatto economico del processo amministrativo e un “face to face” con l’esponente di Azione, Enrico Costa.

Originale disponibilee su ildubbio.news 

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Thu, 20 Oct 2022 17:58:06 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/494/al-salone-il-dibattito-sulla-giustizia-e-il-ruolo-fondamentale-degli-avvocati info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Nulla è più dovuto da Dada s.p.a. a The Register Holding B.V., a Netters s.r.l. e al signor Bruno Piarulli https://www.guidoalpa.it/post/493/nulla-e-piu-dovuto-da-dada-spa-a-the-register-holding-bv-a-netters-srl-e-al-signor-bruno-piarulli

Si pubblica il lodo arbitrale spesso citato in dottrina de relato in cui gli arbitri hanno applicato il principio di buona fede integrativa

Visualizza il lodo arbitrale

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Fri, 29 Jul 2022 18:22:10 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/493/nulla-e-piu-dovuto-da-dada-spa-a-the-register-holding-bv-a-netters-srl-e-al-signor-bruno-piarulli info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Presentazione del libro "Diritto alle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech" di Niccolò Albriani e Giulia Schneider https://www.guidoalpa.it/post/492/presentazione-del-libro-diritto-alle-imprese-e-intelligenza-artificiale-dalla-fintech-alla-corptech-di-niccolo-albriani-e-giulia-schneider

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro "Diritto alle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech" di Niccolò Albriani e Giulia Schneider", registrato a Roma lunedì 28 marzo 2022 alle 17:26.

Dibattito organizzato da Università degli Studi di Firenze.

Sono intervenuti: Filippo Donati (professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Firenze), Felice Maurizio D'Ettore (vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Coraggio Italia), Luciano Violante (presidente della  Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine), Guido Alpa (professore Emerito di Diritto Civile alla Sapienza Università di Roma), Giulia Schneider (docente in Diritto dell'economia all'Università Cattolica del Sacro Cuore), Niccolò Abriani (professore ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università di Firenze).

Tra gli argomenti discussi: Cultura, Digitale, Diritto, Economia, Finanza, Impresa, Informatica, Intelligenza Artificiale, Libro, Sanita', Sicurezza, Tecnologia.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 20 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Disponibile su  radioradicale.it/ 

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Thu, 31 Mar 2022 17:44:23 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/492/presentazione-del-libro-diritto-alle-imprese-e-intelligenza-artificiale-dalla-fintech-alla-corptech-di-niccolo-albriani-e-giulia-schneider info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Presentazione del libro di Guido Alpa "Il diritto di essere se stessi" (La Nave di Teseo) https://www.guidoalpa.it/post/491/presentazione-del-libro-di-guido-alpa-il-diritto-di-essere-se-stessi-la-nave-di-teseo

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Guido Alpa "Il diritto di essere se stessi" (La Nave di Teseo)", registrato a Roma mercoledì 17 novembre 2021 alle ore 12:00.

Dibattito organizzato da Università degli studi La Sapienza di Roma.

Sono intervenuti: Oliviero Diliberto (professore), Laura Moscati (professoressa), Paolo Ridola (professore), Luisa Avitabile (professoressa), Marina D'amato (professoressa), Enrico Del Prato (professore), Guido Alpa (professore).

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Articolo originale su radioradicale.it

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Wed, 17 Nov 2021 08:10:42 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/491/presentazione-del-libro-di-guido-alpa-il-diritto-di-essere-se-stessi-la-nave-di-teseo info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Presentazione del libro, "Il diritto di essere se stessi" https://www.guidoalpa.it/post/490/presentazione-del-libro-il-diritto-di-essere-se-stessi

Giovedì 28 ottobre 2021 presentazione del libro "Il diritto di essere se stessi - La nave di Teseo 2021"
a cura del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Napoli

Foto a Castel Capuano, biblioteca storica degli Avvocati

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Sun, 31 Oct 2021 08:48:17 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/490/presentazione-del-libro-il-diritto-di-essere-se-stessi info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Ordine di Roma - Premio per la collaborazione alla camera arbitrale https://www.guidoalpa.it/post/488/ordine-di-roma-premio-per-la-collaborazione-alla-camera-arbitrale

Ordine di Roma - Premio per la collaborazione alla camera arbitrale

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Wed, 29 Sep 2021 09:22:14 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/488/ordine-di-roma-premio-per-la-collaborazione-alla-camera-arbitrale info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Premio Vittoria, al Senato la consegna del riconoscimento alle eccellenze nazionali e internazionali https://www.guidoalpa.it/post/489/premio-vittoria-al-senato-la-consegna-del-riconoscimento-alle-eccellenze-nazionali-e-internazionali

Premio Vittoria, al Senato la consegna del riconoscimento alle eccellenze nazionali e internazionali

Premio alla carriera per il prof. avv. Guido Alpa

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Tue, 21 Sep 2021 09:29:34 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/489/premio-vittoria-al-senato-la-consegna-del-riconoscimento-alle-eccellenze-nazionali-e-internazionali info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
La Sapienza chiede scusa. Leggi razziali, la scuola e l’accademia: riflessioni e testimonianze https://www.guidoalpa.it/post/486/la-sapienza-chiede-scusa-leggi-razziali-la-scuola-e-l-accademia-riflessioni-e-testimonianze

ROMA – Giovedì 30 gennaio 2020 alle 15.30, presso l’Edificio di Giurisprudenza, si terrà il convegno “La Sapienza chiede scusa. Leggi razziali, la scuola e l’accademia”. L’evento, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza, ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Nel corso dell’incontro saranno ricordati gli studenti e i docenti dell’Ateneo che furono estromessi dall’apprendimento e dall’insegnamento in applicazione delle leggi razziali del ’38. Un’occasione per riflettere su un passato buio della nostra storia a particolare beneficio delle generazioni più giovani.

Il convegno inoltre vuole rivolgere uno sguardo alle ferite ancora aperte che quegli eventi hanno causato e ai germi di antisemitismo tutt’oggi presenti nella società. L’incontro si propone come atto di inizio di un rinnovato impegno degli studiosi del diritto contro l’antisemitismo, nella convinzione che il ruolo dei giuristi non possa limitarsi a un’attività di asettica ricostruzione sistematica del dato normativo, ma debba farsi carico, nel rispetto dei valori costituzionali, anche degli effetti che le leggi producono.

I lavori saranno aperti dal rettore Eugenio Gaudio, dal preside della Facoltà Oliviero Diliberto e dal direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Luisa Avitabile. Sarà letto un messaggio di saluto inviato dalla senatrice Liliana Segre.

Interverranno alla tavola rotonda: Guido Alpa, Vincenzo Cerulli Irelli, Claudio Contessa, Andrea Di Porto, Noemi Di Segni, Giorgio Fabre, Emanuele Fiano, Angelo Lalli, Lea Polgar, Paolo Ridola.Nell’occasione sarà presentato il volume di Vincenza Iossa e Manuele Gianfrancesco dal titolo “Vietato studiare, vietato insegnare. Il ministero dell’educazione nazionale e l’attuazione delle norme antiebraiche: 1938 –1943”, Palombi Editore 2019. Saranno presenti gli autori. A conclusione dell’evento la testimonianza di Lea Polgar.

Articolo originale su lemusenews.it

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Tue, 28 Jan 2020 09:07:26 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/486/la-sapienza-chiede-scusa-leggi-razziali-la-scuola-e-l-accademia-riflessioni-e-testimonianze info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
L’Università telematica Unitelma Sapienza riceve il premio Le ragioni della Nuova Politica https://www.guidoalpa.it/post/485/l-universita-telematica-unitelma-sapienza-riceve-il-premio-le-ragioni-della-nuova-politica-

Si è svolta ieri, presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato, la cerimonia di consegna del premio “Le ragioni della Nuova Politica”, assegnato al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, prof. Antonello Folco Biagini con la seguente motivazione: “Tra i massimi esperti di Storia e di Politica internazionale, nel corso della sua autorevole carriera accademica ha contribuito alla comprensione degli scenari mondiali e in particolare dell’Europa Centrorientale. Riceve la Colomba della Civiltà per l’impegno e i risultati raggiunti nel costruire e affermare la qualità della formazione universitaria italiana raccogliendo anche la sfida dell’istruzione a distanza guidando la crescita dell’Università telematica Unitelma”.

Nell’ambito della cerimonia, che ha visto i saluti di Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato e della Presidente Sara Iannone, oltre alla conduzione di Camilla Nata e Rosanna Vaudetti, sono stati insigniti: Guido Alpa, Ordinario di Diritto civile di Sapienza Università di Roma; Giuseppe Borgia, già presidente di Sezione della Corte dei conti; Giuseppe Colpani, Direttore generale dell’Università degli Studi di Tor Vergata; Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato; Aihua Pan, Presidente della Sinobioway di Pechino; Beniamino Quintieri, Presidente Soce; Roberto Sommella, Condirettore MF-Milano Finanza; Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Teresa De Santis, Direttore Raiuno; Gennaro Vecchione, Direttore Generale Dis-Dipartimento Informazioni Sicurezza; Antonino Zichichi, scienziato.

Il premio è stato istituito nel 1996 dall’Associazione culturale “L’Alba del Terzo Millennio” per volontà del presidente Sara Iannone, con l’intento di “sollecitare e valorizzare quelle esperienze significativamente nella testimonianza dei valori universali fondamentali per la crescita e lo sviluppo della società”.

L’Università telematica Unitelma Sapienza è stata una sfida nonché una novità nel campo della formazione per il suo metodo di istruzione a distanza. La professionalità e la costanza impiegata nell’innovazione e nella scelta accurata di professori e tutor universitari, ha fatto si che Unitelma abbia accolto finora prestigiosi ospiti e ricevuto meriti per il suo impegno e per i lavori svolti.

Sono ormai molte le persone interessate e numerose le sedi universitarie collocate nel territorio italiano. Proprio nell’ultimo anno infatti, Unitelma, ha deciso di ampliare la vasta gamma di sedi inserendo tra i suoi poli l’Umbria, dando vita al polo di Spoleto in Piazza Sansi.

Le persone interessate possono recarsi presso il Polo di Spoleto per avere informazioni riguardo i corsi e riguardo l’iscrizione ed è possibile inoltre ottenere degli sconti e il dimezzamento della rata a chi ha meno di 26 anni.

Da Gennaio 2019 poi, il Polo di Spoleto sarà adibito per accogliere gli studenti in sede di esame.

Maggiori info qui per conoscere tutte le agevolazioni e ottenere gli sconti https://www.tuttoggi.net/unitelma-spoleto

Di seguito i contatti e gli orari di ricevimento

POLO DI SPOLETO

Associazione Culturale Tuttoggi.info

Piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto

Ricevimento telefonico allo 3511654315 dal lunedi al venerdi 9:00 – 13:00

Ricevimento in sede su appuntamento

Email del Polo : polo.spoleto@unitelmasapienza.it

Articolo orginale su tuttoggi.info

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Wed, 18 Dec 2019 19:12:26 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/485/l-universita-telematica-unitelma-sapienza-riceve-il-premio-le-ragioni-della-nuova-politica- info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Giornata Inaugurale Centro Studi sui Diritti Umani e Fondamentali Stefano Rodotà https://www.guidoalpa.it/post/484/giornata-inaugurale-centro-studi-sui-diritti-umani-e-fondamentali-stefano-rodota

E' stato inaugurato il 2 dicembre, a Cosenza, il Centro studi sui diritti umani e fondamentali “Stefano Rodotà”, promosso dalla Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza.

La cerimonia inaugurale si è svolta alle 10 presso la Galleria Nazionale, nella sala “Giorgio Leone” di Palazzo Arnone, alla presenza di autorità ed esponenti dell’avvocatura calabrese. Per l’occasione i lavori sono stati introdotti da Roberto Mastroianni, giudice del tribunale dell’Unione Europea e coordinatore scientifico del Centro studi sui diritti umani e fondamentali “Stefano Rodotà”.

Successivamente i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Vittorio Gallucci, del presidente della Fondazione scuola forense della Provincia di Cosenza, Claudio De Luca, del presidente della Corte di Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, del presidente del Tribunale di Cosenza, Maria Luisa Mingrone, e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, Mario Spagnuolo. Mentre il professor Guido Alpa, emerito di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, oltre che presidente emerito del consiglio nazionale forense, ha tenuto una lectio magis​tralis dal titolo “Stefano Rodotà e il diritto di avere diritti. Una vita alla ricerca delle libertà”.

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Mon, 2 Dec 2019 18:04:52 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/484/giornata-inaugurale-centro-studi-sui-diritti-umani-e-fondamentali-stefano-rodota info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
IX Convegno DNT - Persona, riservatezza, protezione dei dati personali e GDPR nella società digitale https://www.guidoalpa.it/post/483/ix-convegno-dnt-persona-riservatezza-protezione-dei-dati-personali-e-gdpr-nella-societa-digitale

In memoria di Giovanni Buttarelli - European Data Protection Supervisor UE

21 ottobre 2019
Ore 15:00 - 18:30
Fondazione CESIFIN - Palazzo Incontri
Via dei Pucci, 1
Firenze

Al convegno verrà presentata la raccolta di studi PRIVACY DIGITALE (Giuffrè Lefebvre 2019) curata da Emilio Tosi, ventunesimo volume della Collana Diritto delle Nuove Tecnologie - DNT®.

La data del 25 maggio 2018 segna la piena applicazione della nuova disciplina uniforme in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali delle persone siche introdotta dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 679 - ormai noto come General Data Protection Regulation (GDPR) UE - che ha abrogato la Direttiva CE 95/46. Tale rilevante novità normativa per la tutela dei diritti fondamentali della persona alla riservatezza e alla protezione dei dati personali (art. 2 Costituzione e artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali UE) ha richiesto l’armonizzazione del Codice Privacy ad opera del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19 settembre 2018. Anche se manca per completare il quadro regolatorio europeo l’ultimo - ma essenziale - tassello normativo rappresentato dal Regolamento e-privacy, attualmente in fase di proposta, che abrogherà la Direttiva 2002/58/CE, sono peraltro sul tappeto temi e problemi della privacy digitale che richiedono analisi giuridica e interpretazione assiologica costituzionalmente orientata a scongiurare il progressivo, quanto incontrollato e scarsamente trasparente per non dire opaco, dominio dell’algoritmo. Senza evocare gli scenari futuristici delle impreviste evoluzioni della singolarità tecnologica, già ora Social Network, Cloud Computing, Smartphone, Smart Cars, Droni, Robot, Fintech, Blockchain, Internet of Things, Big Data e Artificial Intelligence costituiscono temibili variabili socio-economiche e tecnologiche che occorre disciplinare, con compiutezza bilanciando i contrapposti interessi in campo, per una piena tutela dei diritti fondamentali della persona.
A tali attualissimi temi giuridici data centrici - che si intersecano con le esigenze e i diritti di noi tutti, dato che in concreto orientano decisioni personali e imprenditoriali oltre che le scelte geopolitiche e strategiche degli Stati - esaminati attraverso il prisma del GDPR, del nuovo Codice della Privacy, oltre che della nostra Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali UE, è dedicato il presente Convegno, a cui parteciperanno il Vice Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali Dott.ssa Iannini e autorevoli esperti della materia, il tutto sotto la presidenza del prof. Avv.  Guido Alpa che traccerà altresì le conclusioni.

AGENDA

Saluti

  • Giuseppe Morbidelli, Presidente Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, Università di Roma La Sapienza

Introduzione

  • Emilio Tosi, Università di Milano Bicocca, Direttore Diritto Nuove Tecnologie - DNT® Privacy digitale tra riservatezza e protezione dei dati personali 

Presiede e conclude i lavori

Relazioni

  • Augusta Iannini, Vice Presidente Garante per la Protezione dei Dati Personali
    Stato di attuazione del GDPR in Italia e in Europa: novità e proposte 
  • Maria Enza La Torre, Corte Di Cassazione
    Privacy e giurisprudenza di legittimità

Tavola Rotonda 

  • Vincenzo Franceschelli, Università Milano Bicocca 
    Le tre stagioni della privacy
  • Oreste Pollicino, Università Bocconi
    Diritti fondamentali e principi generali del GDPR
  •  Alberto M. Gambino, Università Europea di Roma
    Privacy e proprietà intellettuale
  • Carolina Perlingieri, Università di Napoli
    Privacy e social network
  • Guido De Vecchi, Innovation Center Intesa San Paolo 
    Innovazione ed economia dei dati
  • Marco MenegazzoNucleo Speciale Privacy GdF
    Privacy, responsabilizzazione e sanzioni

Modera

  • Raffaele BarberioPresidente Privacy Italia 
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Wed, 16 Oct 2019 17:57:13 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/483/ix-convegno-dnt-persona-riservatezza-protezione-dei-dati-personali-e-gdpr-nella-societa-digitale info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
La storicizzazione del diritto contrattuale di Massimo Brutti https://www.guidoalpa.it/post/482/la-storicizzazione-del-diritto-contrattuale-di-massimo-brutti
 
SOMMARIO : 1. Problemi aperti. – 2. Dottrine sui contratti. – 3. Leggere il Codice in prospettiva storica. – 4.
Ancora sulla storicizzazione. – 5. Costituzione, Codice, normazione europea. – 6. Princıpi subordinati alle
disposizioni vigenti e princıpi-guida.
 

1. Problemi aperti.

Le mie riflessioni avranno ad oggetto alcuni profili del discorso teorico sui contratti, centrale negli studi di Guido Alpa. Assumo come punto di partenza un suo libro recente, pubblicato nel 2014, dal titolo Il contratto in generale. Fonti, teorie, metodi. Si intrecciano in esso vicende italiane ed europee. Metterò in luce la storicizzazione delle categorie civilistiche, che costituisce l’impianto di questa ricerca e che è anche il terreno sul quale si svolge il mio dialogo con l’autore.

Propongo una lettura naturalmente parziale, dal mio punto di vista, dando rilievo ad aspetti del suo lavoro che sono piùvicini alle mie prospettive di indagine sulla storia del diritto privato. Anzitutto, una domanda. Quali sono e su quali basi si costituiscono le immagini del contratto nelle dottrine e nelle giurisprudenze a noi contemporanee?
Il libro del 2014 risponde a questo interrogativo attraverso un paziente esame diacronico, che è – ne sono convinto – la via giusta, soprattutto se ci si scrolla di dosso, come riesce a fare l’autore, l’ipoteca della continuità. Dopo aver richiamato i precedenti e le linee di svol-gimento della ricerca, tratterò più da vicino due nodi problematici, che emergono da vari scritti di Alpa e che mi paiono cruciali nella scienza italiana del diritto privato durante gli ultimi decenni. Da un lato, il rapporto tra Costituzione, Codice civile e normazione europea, con riferimento al diritto contrattuale. In se-condo luogo, un tema che si collega al primo e che ha una portata assai ampia: la formazione, il ruolo, la relativitàdei princìpi. Concluderò con una notazione finale intorno ai significati (almeno due nettamente distinti) di questa figura normativa. 
 

2. Dottrine sui contratti. 
Nel libro del 2014 si intrecciano molteplici e diversi fili conduttori, che non è facile dipanare e di cui esaminerò solo i tratti che mi paiono salienti.
La narrazione è unitaria. Tiene conto di una sterminata letteratura ed èaperta al confronto con punti di vista esterni alla mera descrizione del dato giuridico, quindi utili ad una “interpretazione realistica”, capace di guardare ai comportamenti, come contenuto e terreno di verifica dei concetti. La ricerca muove da una ricognizione delle dottrine giuridiche. Alpa propone anzitutto una sintetica rilettura di tre grandi opere precedenti, rivelatrici, per varie ragioni, degli orientamenti che hanno segnato la civilistica italiana nel secolo scorso. E` un breve excursus, che anticipa un nucleo problematico piùvolte emergente: la cesura nel modo di rappresentare le discipline contrattuali, durante gli ultimi decenni del Novecento, specchio a sua volta di un mutamento più generale nella scienza italiana. A proposito dei due tomi dal titolo Il contratto in genere di Francesco Messineo, pubblicato nel 1968, Alpa mette in luce la visione sistematica, di origine pandettistica, che l’autore aveva svolto e fissato nel corso degli anni, a partire dal lontano 19152. Il libro del ‘68 ha alle spalle la Dottrina generale del contratto, pubblicata nel 1944, ove traspare l’impostazione libe-rale che aveva accompagnato la sua formazione scientifica. E` chiaro il suo interesse verso gli aspetti storici del fenomeno contrattuale. Ciò deriva dall’idea di sviluppo (Entwicklung) degli istituti su cui la scuola storica tedesca e la pandettistica avevano costruito le proprie concettualizzazioni. La nozione di istituto indica un insieme determinato di regole e di rapporti re-golati, che figura come una componente del sistema. La trama logica ha sempre un carattere sovrastorico; i mutamenti sono tutti all’interno di essa. Nel libro di Messineo del 1968, come osserva Alpa, l’impianto sistematico è ben fermo e si traduce in ...

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA 
RIVISTA BIMESTRALE ANNO XXXV a cura di GUIDO ALPA E PAOLO ZATTI 

3/2019 
edicolaprofessionale.com/NGCC 
La storicizzazione del diritto contrattuale di Massimo Brutti 

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Mon, 15 Jul 2019 19:27:26 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/482/la-storicizzazione-del-diritto-contrattuale-di-massimo-brutti info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Guido Alpa: "L’avvocato difende i diritti di tutti: sarà la Carta a sancirlo" https://www.guidoalpa.it/post/481/guido-alpa-l-avvocato-difende-i-diritti-di-tutti-sara-la-carta-a-sancirlo

L’avvocato in Costituzione «è un segnale molto importante, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche politico», perché rappresenta il riconoscimento di un ruolo che non è solo a difesa del singolo cliente, ma a tutela dei diritti di tutti i cittadini. Ad affermarlo è l’avvocato Guido Alpa, giurista, professore Ordinario di diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza e presidente emerito del Cnf. Una responsabilità «sociale» che può contribuire anche ad arginare le derive giustizialiste e il mancato riconoscimento delle garanzie.

Professore, l’importanza di avere in Costituzione la figura dell’avvocato è stata riconosciuta non solo dal ministro della Giustizia, ma anche dalla presidente del Senato. Quanto è importante?
Da un lato rappresenta il riconoscimento del ruolo dell’avvocato non soltanto a difesa dei diritti e degli interessi del cliente, ma anche dei diritti di tutti i cittadini e quindi un ruolo di carattere professionale e sociale. Dall’altro, certifica il fatto che, per poter svolgere questo ruolo con competenza, l’avvocato deve essere anche libero, indipendente e autonomo. Questo è un segnale molto importante di carattere politico, oltre che giuridico, che si può ottenere attraverso l’inclusione di una disposizione specifica che riguardi il ruolo dell’avvocato, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia e nella tutela dei diritti e degli interessi.

Perché le norme attualmente vigenti non bastano?
Si può ricavare da quelle norme, ma esplicitarlo, così come è stato proposto dal testo che sarà in discussione al Senato, evidenzia in modo più concreto, più preciso e soprattutto senza dubbi interpretativi tale ruolo. Come ha evidenziato il presidente del Cnf Andrea Mascherin, ciò offre ai cittadini l’esercizio di una professione controllata anche dal punto di vista deontologico, unendo la competenza di carattere tecnico- giuridico all’osservanza dei principi di etica. Se non vi fosse un controllo etico, quella possibilità, per i cittadini, di affidarsi e fidarsi dell’avvocato potrebbe anche essere messa in dubbio. Ma ciò consentirà all’avvocato anche di prendere le distanze dalle situazioni concrete in cui versa il cliente, laddove deve consigliargli di seguire la linea della legittimità. Quindi non è detto che debba sempre osservare le richieste del cliente, bensì deve metterlo nella condizione di poter scegliere tra più strade e, soprattutto, consigliargli quella che è più aderente alla legge e, quindi, più confacente alla realizzazione del risultato.

Come cambierà concretamente il lavoro dell’avvocato con tale riconoscimento?
Il cliente saprà che l’avvocato si comporterà in un certo modo, perché lo stabiliscono la Costituzione, la legge professionale e il codice deontologico. E in questo senso, ovviamente, può avere maggiore fiducia. Ma nello stesso tempo, come ha ancora sottolineato Mascherin, l’avvocato vedrà riconosciuta la sua dignità e la necessità di una retribuzione adeguata, corretta e, soprattutto, dignitosa, evitando, così, che subisca le imposizioni di un cliente che contrattualmente più forte e che quindi degradi la sua posizione, limitando la sua indipendenza e la sua autonomia.

Tra i temi dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 ci sono anche il processo mediatico, il linguaggio d’odio, le fake news. Come influiscono sulla giustizia?
Molte volte pongono gli avvocati in una difficile posizione. Coloro che vengono esposti al rischio di un procedimento penale vengono già processati e giudicati, sia dai giornali sia dai programmi televisivi istituiti appositamente. Questo è contrario alla Costituzione, che parla del principio di non colpevolezza. Ciò implica che si deve comunque considerare una persona innocente finché non è dichiarata la sua colpa e il procedimento penale deve iniziare solo se c’è un dubbio sulla colpa di quella persona. Il percorso giusto non è accertare i fatti dai quali si possa derivare poi, eventualmente, una colpa.

E l’inserimento dell’avvocato in Costituzione come può arginare questa deriva?
Le formule da introdurre all’articolo 111 della Costituzione stabiliscono che l’avvocato, attraverso la sua competenza professionale, l’autonomia, l’indipendenza e la libertà può assumere provvedimenti di carattere preclusivo di quegli atteggiamenti che possono essere inutilmente aggressivi nei confronti del cliente o premonitori di un giudizio che in realtà potrebbe anche poi essere positivo per il cliente. L’importante è non danneggiare chi si ritiene abbia commesso un reato che non è stato ancora provato, la persona che non si è ancora potuta difendere e che parte con un alone negativo creato dai mass media.

Come si vivrebbe senza garantismo?
Il contrario del garantismo è la mancanza di garanzie, vivere in uno Stato che non è uno Stato di diritto, ma di polizia.

C’è una rinnovata collaborazione tra magistratura e avvocatura. Come può migliorare il sistema giustizia?
Sono state citate le bellissime parole di Piero Calamandrei, in base alle quali l’amministrazione della giustizia ha due pilastri: magistratura e avvocatura, che devono cooperare per poter arrivare alla certezza e alla verità. Lo spirito che dovrebbe informare tutta l’attività dei magistrati e degli avvocati in tutte le sedi è proprio questo: cercare insieme come risolvere i conflitti, quando si parla di civile, e come accertare la verità, quando si parla del diritto penale. La sanzione deve essere rieducativa, una volta che è stata irrogata in modo legittimo, ed è importante che la Corte costituzionale sia voluta entrare nelle carceri, per far vedere a coloro che espiano le loro colpe che la società non li ha abbandonati.

Articolo originale su ildubbio.news

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Tue, 4 Jun 2019 19:18:23 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/481/guido-alpa-l-avvocato-difende-i-diritti-di-tutti-sara-la-carta-a-sancirlo info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Presentazione del nuovo codice civile argentino con il Prof. Marco’s Cordoba https://www.guidoalpa.it/post/480/presentazione-del-nuovo-codice-civile-argentino-con-il-prof-marco-s-cordoba

È stato presentato il Nuovo Codice Civile argentino con il Prof. Marcos Córdoba della Università di Buenos Aires.

Il Codice riprende il modello italiano e può costituire un utile documento per aggiornare il nostro che è stato introdotto nel 1942 ed abbisogna di aggiornamenti.

Guido Alpa

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Tue, 4 Jun 2019 18:48:40 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/480/presentazione-del-nuovo-codice-civile-argentino-con-il-prof-marco-s-cordoba info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
L’avvocato del futuro? Difenderà anche i robot https://www.guidoalpa.it/post/479/l-avvocato-del-futuro-difendera-anche-i-robot

Si terrà a Genova un convegno internazionale dedicato a etica, diritto e nuove tecnologie, che avrà tra i suoi argomenti le problematiche legali che scaturiranno inevitabilmente da un uso sempre più esteso dell'intelligenza artificiale. Tra gli ospiti anche il giurista Guido Alpa.

Convegno internazionale dedicato a etica, diritto e nuove tecnologie: «Genova capofila nello studio dell'intelligenza artificiale e dei suoi effetti»

Dal 2020, cioè tra pochi mesi l'India si prepara a inaugurare Gift, distretto tecnologico e finanziario dove i rifiuti scorrono sotto terra grazie a nastri trasportatori e un sistema di riciclo delle acque piovane consente consumi super ecologici; Uber varerà la prima sperimentazione di taxi volanti; mentre in Italia le tecnologie «consentono già operazioni a distanza, con l'utilizzo di macchinari complessi». «Questo non è il futuro, ma è già il presente - spiega il presidente dell'ordine degli avvocati Alessandro Vaccaro, che elenca questi casi pensando a una ricaduta immediata sulla sua professione - quali leggi gestiranno sistemi di intelligenza artificiale? Chi è responsabile se una macchina senza pilota investe un passante? E, ancora, di chi è la colpa se va male un'operazione medica in cui sono coinvolti operatori medici in diverse città, sono coinvolti macchinari complessi e operatori addetti alla loro programmazione e manutenzione?».

Su tutte queste domande cercheranno di interrogarsi e confrontarsi, nei prossimi due giorni, giuristi venuti da tutto il mondo, che per il secondo anno consecutivo parteciperanno al Genova Det (Diritto etica e tecnologia), «convegno che si consolida come un'eccellenza per questa città», dice ancora Vaccaro. «Un appuntamento di grande livello, che porterà nella nostra regione esperti da tutto il mondo - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti, alla presentazione ieri insieme al vicesindaco Stefano Balleari - e che speriamo farà contenti anche albergatori e ristoratori».

L'edizione di quest'anno è dedicata allo "smart concept", in tutte le sue applicazioni: intelligenza artificiale, medicina, comunicazione, blockchain economy e criptovalute. Soprattutto, le implicazioni sociali, etiche e legali di queste nuove tecnologie e l'impatto che hanno già oggi sulla vita quotidiana: «Basti pensare che già da un anno - dice ancora Vaccaro - l'Unione Europea sta discutendo di responsabilità giuridica delle macchine. Potrebbe sembrare un'assurdità, ma ricordiamoci che nel 2000 ci sarebbe sembrato altrettanto strano pensare alla responsabilità penale delle imprese».

Il convegno si terrà domani e dopodomani a Palazzo Ducale alle 8.30. Il programma prevede: alle 10 la lectio magistralis di Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia; alle 11 tavola rotonda sulla "Smart City", dedicata all'applicazione dell'intelligenza artificiale e alle tecnologie smart nella gestione degli spazi urbani; alle 14.30 l'appuntamento "Intelligenza artificiale e smart health", introdotta dallo psicologo Paul Verschure e da Giuseppe Giacomini, giurista esperto di diritto comunitario; alle 16.45 l'uincontro dedicato a "Blockchain, smart contract, e criptovalute", e alle implicazioni sui diritti contrattuali, economici e dei lavoratori di queste nuove tecnologie; sabato all 9 si parlerà di "Giustizia e intelligenza artificiale", tra gli ospiti il giurista Guido Alpa e il rappresentante dell'Associazione nazionale magistrati liguri Domenico Pellegrini, alle 11.15 "Smart news, comunicazione e sovracomunicazione", tra gli ospiti i docenti esperti di comunicazione e internet Giovanni Ziccardi e Maria Romano Allegri.

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Thu, 9 May 2019 20:16:32 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/479/l-avvocato-del-futuro-difendera-anche-i-robot info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Orientamenti della giurisprudenza sulla nuova disciplina della responsabilità medica https://www.guidoalpa.it/post/478/orientamenti-della-giurisprudenza-sulla-nuova-disciplina-della-responsabilita-medica

Orientamenti della giurisprudenza sulla nuova disciplina della responsabilita` medica
1. – Premessa
La nuova disciplina della responsabilita` medica introdotta con la l. n. 24 del 2017, comincia ad assumere forme compiute, grazie ai commenti dottrinali monografici [ad es. v. La nuova responsabilita` sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24, (c.d. Legge Gelli), a cura di Gelli, Hazan e Zorzit, Milano, 2017; La nuova responsabilita` sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli), a cura di Alpa, Pisa, 2017; La responsabilita` in ambito sanitario. Il regime binario: dal modello teorico ai risvolti applicativi, a cura di De Matteis e Aleo, Padova, 2017] e ai numerosi saggi pubblicati sulle riviste, tra le quali e` utile richiamare Responsabilita` civile e previdenza, a cura di Iudica, nonche´ la piu` recente Responsabilita` medica. Diritto e pratica clinica, a cura di Zatti]. Anche il formante giurisprudenziale e` divenuto un complemento necessario per comprendere la terminologia, i concetti, i principi e le regole di questo settore: e certo questa non e` una novita`, avendo la giurisprudenza assunto dignita` di fonte del diritto, particolarmente rilevante in questa fase della nostra cultura giuridica.
Occorre poi avere riguardo alla applicazione amministrativa della legge, con l’approvazione dei diversi regolamenti attuativi, e alla raccolta e vidimazione delle linee-guida, temi sui quali non insistiamo, essendo piu` appropriatamente commentati sulle riviste specializzate.
Anche in ambito comunitario si registrano novita` in questo settore: non solo quelle connesse al GDPR, ai danni sanitari, alla formazione e diffusione della cartella clinica, o agli orientamenti degli organi dell’Unione europea in materia di responsabilita` civile in generale – v. in particolare la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103 (INL)), in cui sono enunciati alcuni importanti principi in materia di responsabilita` civile nella prospettiva dell’analisi economica del diritto – ma piu` specificamente in materia di prodotti sanitari, e di responsabilita` del fabbricante di prodotti comuni, che possono comunque interessare l’ambito sanitario, di cui brevemente si dira`.
Il colloquio tra dottrina e giurisprudenza, cosı` acutamente incentivato da Francesco Galgano, continua ad essere particolarmente produttivo. Cio` che tuttavia tende a sacrificare la conoscenza della problematica, e l’analisi degli effetti delle leggi e` dato dalla difficolta` di acquisizione dei dati giurisprudenziali di merito, atteso che e` sempre piu` difficile prendere cognizione delle sentenze di tribunali e corti di appello, non essendo ancora stata allestita una banca dati a livello nazionale, e le sentenze piu` facilmente reperibili della Corte di Cassazione sono ovviamente per lo piu` riferite a vicende anteriori alla introduzione della legge. In sede locale sono tuttavia creative le riviste di giurisprudenza che riflettono gli orientamenti dei giudici di merito sı` che sui siti on line si possono intercettare pronunce interessanti: Altalex, Quotidiano Sanita`, Persona e danno, oltre alla rivista di Paolo Zatti sono le fonti piu` attendibili, ma utili informazioni si possono trarre anche dai siti professionali forensi che colgono l’occasione della pubblicazione di sentenze recenti per diffondere i modelli giurisprudenziali che si vanno delineando. ... 

Guido Alpa

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Tue, 9 Apr 2019 07:54:50 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/478/orientamenti-della-giurisprudenza-sulla-nuova-disciplina-della-responsabilita-medica sadmin@vidaengine.it (Vida Superadmin)
Lo stile del Presidente https://www.guidoalpa.it/post/474/lo-stile-del-presidente-

Questa approfondita e originale ricerca è affidata a due densi volumi, che si articolano in più parti: l’introduzione in cui Alberto Melloni firma la prefazione, il saggio di Giuseppe Galasso sul ruolo del Presidente nella storia della Repubblica, il saggio di Sabino Cassese sul ruolo del Presidente nello sviluppo della democrazia, e poi le biografie, tredici medaglioni scritti da storici e politologi di vaglia, una galleria fotografica, i “processi”, cioè i modi di eleggere, rappresentare, operare e di esprimersi dei Presidenti, e poi i poteri e le strutture.

Il sottotitolo, «il Capo dello Stato e il Quirinale nella storia della democrazia italiana» spiega il taglio storico, politico e giuridico seguito in modo coerente e uniforme dai diversi contributi, tutti segnati da grande equilibrio, competenza e fascino. Uno stile e un metodo che, senza cadere nell’agiografia, pare calibrato sull’altissima funzione di questo organo costituzionale, che al tempo stesso impersona lo Stato, la Repubblica italiana, ma anche il popolo che nel Presidente vede il simbolo della Nazione. Sono i “due corpi del re”, il corpo mistico e il corpo politico di cui parlava Kantorowicz, che si ripropongono con diverse forme negli Stati democratici, laici, post-moderni. Qui poi il Presidente non è visto solo come figura individuale, ma nell’ambito della sua organizzazione, sia del personale che lo coadiuva, sia dei luoghi in cui espleta la sua funzione.

La prima prospettiva. Che cosa ci insegna la storia? Occorre muovere dall’Assemblea costituente, che deve inventare una funzione del “Capo dello Stato” diversa da quella dei Re savoiardi e ignota fino a quel momento, atteso che, salve le effimere Repubbliche risorgimentali, gli Stati preunitari e poi quello unitario erano stati retti da monarchi, viceré, principi, duchi, e finanche da papi che assommavano al potere spirituale il potere temporale assimilato a quello regale. Di qui la formula, assai elastica e colma di sottintesi, secondo la quale il Presidente della Repubblica «è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale» (art. 87 Cost.). Di qui anche i limiti al suo potere e alla sua responsabilità, che l’ Assemblea voleva bilanciati con quelli assegnati al Parlamento, all’Esecutivo e alla Magistratura, per non ricalcare il ruolo del Re come definito dallo Statuto. In ogni caso, non si sarebbe potuta ripetere la vicenda storica della diarchia come era avvenuto sotto il passato regime, posto che la durezza della nostra Costituzione non avrebbe potuto consentire lo stravolgimento dello Statuto con legge ordinaria, come avvenne all’inizio del 1926, e lo svuotamento dei poteri della Camera e del Senato ad opera del Gran Consiglio del Fascismo con la fioritura di altri organi e istituzioni non previsti dalla normativa costituzionale. La storia però ci insegna – e qui la galleria di medaglioni sui Presidenti è assai istruttiva – che ogni Presidente colora l’istituzione della sua cultura, delle sue inclinazioni, della sua personalità; che il rapporto tra il Presidente e gli altri organi costituzionali, o le altre istituzioni, non si può raffigurare come un cielo di stelle fisse, ma piuttosto che, nel rispetto dei vincoli formali, il contenuto dei poteri, l’uso di quei poteri, così come la loro esternazione, mutano sia in virtù delle caratteristiche soggettive di chi è chiamato ad assumerli, sia in virtù della situazione oggettiva, cioè lo stato della democrazia esistente al momento in cui quei poteri sono esercitati.

La seconda prospettiva. La dimensione politica oscilla tra la tesi estrema che considera il Presidente come un organo simbolico e decorativo e l’altra tesi che gli attribuisce un ruolo risolutivo nelle grandi decisioni che segnano la storia del Paese, nella risoluzione delle crisi, nella definizione dei governi. Gli studiosi si soffermano soprattutto sul cuore delle funzioni descritte dall’art. 87 Cost.(v. Allegretti, in <i>Passato e presente</i>, 2007). Sono però tutti d’accordo nel ritenere che, salva la duttilità della figura, che entro i limiti costituzionali può variamente modellare il suo potere, il Presidente rappresenti gli ideali di civiltà, libertà e giustizia propri di una costituzione democratica destinata a durare solidamente nel tempo (Baldassarre, Associazione Italiana Costituzionalisti, AIC,1/2011). In questo senso il rapporto tra la carica e l’organizzazione democratica è essenziale, si incarna nella forma di governo, nel nostro caso il governo parlamentare, e il Capo dello Stato contribuisce – certo non determina da solo – a orientare l’indirizzo politico sia per l’interno sia per l’esterno (Morrone, AIC 2/2013).

La terza è la prospettiva più coltivata nella letteratura esistente in materia, e per questo meno presente nei due volumi , che cercano di offrire una indagine a tutto tondo dell’augusto ruolo presidenziale. Proprio intorno alla enumerazione delle funzioni descritte dagli artt. 87 a 91 Cost. e dalla formula magica collegata con lo Stato e con l’unità nazionale si è costruito giuridicamente, da parte di Esposito, Mortati, Galeotti, e poi dai costituzionalisti di oggi, un ruolo complesso, che alcuni descrivono in termini di garanzia e controllo, altri in termini di <i>imperium</i> e <i>potestas</i> ma soprattutto di <i>auctoritas</i> (Luciani, Nomos, 1/2017). Certamente non si tratta di un potere neutro, né marginale, come avrebbe preteso Schmitt, ma autorevole, prestigioso, essenziale, come teorizzava Kelsen.

I due volumi vanno al di là di queste, pur apprezzabili, posizioni e prospettive. Si avvicinano all’umanità dei Presidenti, alle loro tecniche di comunicazione, al modo in cui incarnano la Nazione, al modo in cui sono visti, al modo in cui si esprimono, al modo in cui hanno gestito e gestiscono il potere nel quadro delle prerogative costituzionali. Non trascurano neppure i luoghi in cui la funzione viene esercitata, in particolare il Quirinale, che oggi, proprio per sottolineare il rapporto diretto con i cittadini, anzi, con il popolo, è aperto a tutti, a dimostrare che il Presidente tutti ci rappresenta e di tutti è un paziente e solidale ascoltatore. Che poi su tredici Presidenti ben nove abbiano avuto una formazione giuridica, oltre che una militanza politica, non è un dettaglio trascurabile: è proprio attraverso il diritto che si comprendono i problemi della società e si possono far valere gli ideali della democrazia.

Guido Alpa

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Wed, 16 Jan 2019 23:27:31 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/474/lo-stile-del-presidente- info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Jill Marshall, Human Rights and Personal Identity, Routledge, Abington (OX.), 2017 https://www.guidoalpa.it/post/473/jill-marshall-human-rights-and-personal-identity-routledge-abington-ox-2017

Chi sono io e che cosa sono?: questi gli interrogativi che soprattutto nel secolo scorso e nell’ attuale rilevano, quando si parla di identità della persona. Queste domande divengono essenziali anche per il giurista, non solo per il sociologo, lo psicologo o l’antropologo. Ma come definire la persona? Qui cominciano i problemi per il giurista, perché si discute tuttora dell’inizio della vita, dell’essere l’embrione persona o non-persona, dei rapporti familiari e sociali, dei rapporti tribali nelle società africane ed asiatiche, dell’inclusione e dell’esclusione, e così via. Per risolvere tutti questi poroblemi si ricorre, quasi naturalmente alla classificazione degli individui.

Ma quali criteri seguire per classificare le persone? E il diritto che posizione prende al riguardo? La classificazione è necessaria in ogni caso, o vi sono diritti che si riconoscono a tutti , qualunque sia la  classificazione degli individui? Diritti umani e fondamentali sono eguali per tutti, senza distinzione di sesso, lingua, colore della pelle, credo religioso, opinioni politiche e così via: le formule utilizzate nelle Costituzioni, nelle Dichiarazioni dei diritti – universali o regionali, come la Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea, la Convenzione europea dei diritti umani, la Carta dei diritti dei popoli africani – più o meno si equivalgono, ma la loro applicazione diverge a seconda dell’ordinamento giuridico a cui si appartiene, a seconda dell’ interpretazione, a seconda della tradizione culturale,  a seconda della società che le approva o le rifiuta.

L’identificazione di persona e individuo – nel senso che non vi possono essere individui inferiori ad altri, perché ciascuno è  persona – è codificata nella nostra Costituzione da tre disposizioni: l’art.2, l’art. 3 e l’art. 22. Quest’ultima è la meno conosciuta e citata, e tuttavia essa  garantisce a tutti la capacità giuridica (di essere titolari di diritti), la cittadinanza e il nome. La disposizione è però scritta in modo rovesciato: “nessuno può essere privato”. Il che significa che la disposizione si rivolge a chi ha già capacità giuridica, cittadinanza e nome. Più complessa è la situazione quando cittadinanza e nome non sussistono (perché la persona è nata orfana e quindi le si deve attribuire un nome, o perché la persona è stata privata della cittadinanza, e quindi è un apolide). La capacità giuridica invece si acquista con la nascita da parte di tutti  (art.1 cod.civ.) ed alcuni diritti (secondo la legge n.40 del 1994) sono attribuiti ancor prima della nascita, all’ embrione.

Jill Marshall, già professore all’ Università di Leicecester ed ora professore di diritto alla Royal Halloway Universityof London, in questo bel libro spiega perché l’ identità personale è importante per il diritto, come essa sia classificata dal diritto tenendo conto delle apparenze (sesso) o delle preferenze (gender), dei rapporti familiari, della libertà di esprimere la propria identità, nel modo di porsi con gli altri, e anche nelle comunità, nell’ambito della scuola e del rapporto di lavoro, con il proprio credo , la religione,la coscienza, e aggiunge anche la razza - vocabolo che vorremmo giustamente  espungere dalla nostra Costituzione per non accreditarne il rilievo nel linguaggio e negli obiettivi di odio trattandosi di un concetto pseudo-scientifico e un pericoloso strumento di emarginazione o di persecuzione sociale.

La conclusione di Marshall è che per evitare discriminazioni, emarginazioni, conflitti, si deve riconoscere un diritto fondamentale alla identità personale, che implica per l’individuo il diritto di darsi una identità individuale e collettiva, per non subire una identità che non gli appartiene , in cui non crede, in cui non vuol essere imprigionato.

E’ attualissimo il libro di Marshall, professoressa e già solicitor, e quindi ben consapevole delle difficoltà che hanno gli avvocati per far valere questo diritto dinanzi  a Corti spesso ottuse o ricalcitranti o conformiste. Ma è già una grande acquisizione (che noi italiani in via interpretativa abbiamo  raggiunto da quasi mezzo secolo) riuscire a provare fondatamente che l’identità personale è un diritto fondamentale.

Nel libro si discute dei temi a cui ho fatto cenno, ma non si approfondisce un altro  rilevante aspetto che riguarda la società tecnologica di oggi: l’identità digitale. Quella identità che  Stefano Rodotà con profetiche parole  aveva dipinto in un articolo pubblicato da Repubblica (del 14.12.2009), sostenendo che oggi < l' identità diventa multipla; si articola attraverso il presentarsi sulla scena del mondo con una molteplicità non solo di pseudonimi, ma di rappresentazioni di sé; conosce gradi diversi di persistenza pubblica, che variano a seconda dell' intensità con la quale viene riconosciuto un "diritto all'oblio", legato soprattutto alla possibilità di far scomparire dalla rete informazioni che ci riguardano. E la libera costruzione della personalità si collega sempre più intensamente al diritto di non sapere>. Con il medesimo acume aveva  poi sistematicamente organizzato una “antropologia dell’ homo dignus”. Ecco allora che identità e dignità diventano un valore unitario, perché se la persona  è compresa nella sua dignità, qualunque sia la sua classificazione e quindi la sua identità, può ritenersi salva.

Guido Alpa

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Wed, 16 Jan 2019 22:40:00 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/473/jill-marshall-human-rights-and-personal-identity-routledge-abington-ox-2017 info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
La filosofia del diritto di Guido Alpa https://www.guidoalpa.it/post/471/la-filosofia-del-diritto-di-guido-alpa

di Pierluigi Chiassoni

Il mio contributo a questo incontro di studio sarà dedicato alla filosofia del diritto di Guido Alpa, quale può essere ricostruita alla luce del suo recente libro: Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna. Si articolerà in tre parti. Nella prima parte, offrirò alcuni chiarimenti circa la filosofia del diritto, necessari a comprendere in che senso, e in che modo, nel libro Giuristi e interpretazioni, Guido Alpa sia (anche) filosofo del diritto: faccia (anche) filosofia del diritto. Nella seconda parte, offrirò una ricostruzione della filosofia del diritto di Alpa, mettendo in luce quelli che mi sembrano essere gli aspetti più salienti. Nella terza, e ultima, parte, formulerò alcune brevi considerazioni conclusive.

1. Alcuni chiarimenti circa la filosofia del diritto

La filosofia del diritto è riflessione sul “mondo del diritto” (sul diritto positivo, sulla scienza giuridica, su presunti sistemi normativi al di là del diritto positivo, sulla stessa filosofia del diritto nelle sue diverse forme), condotta in modo metodico (secondo un qualche principio investigativo), in vista dell’ideale del “diritto pensato”, del “diritto sottoposto a esame”, sul presupposto che l’operatore giuridico il quale non abbia adeguatamente riflettuto sul diritto, l’operatore giuridico il quale non abbia sottoposto il diritto a un approfondito e costante esame critico, sia un operatore che agisce in modo casuale, superficiale, secondo gli stimoli del momento, senza un programma di vita professionale che guidi e rischiari il suo cammino. Vi sono naturalmente modi assai diversi di intendere e praticare la filosofia del diritto. Utili chiarimenti si possono trarre da alcune distinzioni che si è soliti tracciare in sede di meta-filosofia del diritto. Alludo alla distinzione tra filosofia del diritto dei filosofi e filosofia del diritto dei giuristi; alla distinzione tra filosofia del diritto “dall’alto” e filosofia del diritto “dal basso”; alla distinzione tra il compito ontologico, il compito deontologico e il compito metodologico della filosofia del diritto; e infine, con riguardo al compito metodologico, alla distinzione tra metagiurisprudenza descrittiva (o ricostruttiva) e metagiurisprudenza prescrittiva.

1.1. Filosofia del diritto dei filosofi, filosofia del diritto dei giuristi

La filosofia del diritto dei filosofi è opera, per l’appunto, di filosofi. È prodotta da studiosi privi di preparazione giuridica (non giuristi), che però, in virtù di consolidati modi di pensare, si ritengono muniti della licenza di filosofare a proposito di qualsiasi campo del sapere e dell’agire, anche se a loro affatto ignoto, e dunque, anche a proposito del diritto. Sono esempi paradigmatici di opere di filosofia del diritto dei filosofi i Lineamenti di filosofia del diritto di Georg W.F. Hegel, I fondamenti della filosofia del diritto di Giovanni Gentile, Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia di Benedetto Croce. La filosofia del diritto dei giuristi è invece opera, solitamente, di studiosi con formazione giuridica, alla quale costoro uniscono talora anche una formazione filosofica. Sono esempi paradigmatici di opere di filosofia del diritto dei giuristi Delimitazione del campo della giurisprudenza di John Austin, Lo scopo nel diritto di Rudolph von Jhering, L’ordinamento giuridico di Santi Romano, Cos’è il positivismo giuridico di Uberto Scarpelli, Diritto, enunciati, usi di Giovanni Tarello.

1.2. Filosofia del diritto “dall’alto”, filosofia del diritto “dal basso”

La filosofia del diritto “dall’alto” è elaborata in risposta a problemi avvertiti come “fondamentali” e, secondo taluni, “eterni” del pensiero giuridico, i quali problemi, essendo fondamentali ed eterni, prescindono di solito dalle esigenze della pratica giuridica. Figurano tra questi il problema della “natura” del diritto (che cosa è veramente diritto?), il problema della “idea” del diritto (qual è la vera idea di diritto?), il problema dei (veri) “rapporti tra diritto e morale” o “diritto e giustizia”. La filosofia del diritto “dall’alto” è opera, tipicamente, di filosofi. Per contro, la filosofia del diritto “dal basso” è elaborata in risposta a problemi che si manifestano nella pratica del diritto. Figurano tra questi, ad esempio, problemi concernenti le norme, le fonti e la struttura degli ordinamenti giuridici, le posizioni giuridiche soggettive, l’interpretazione giudiziale e dottrinale della costituzione e delle leggi, l’identificazione (“accertamento”) e il superamento di lacune e antinomie. La filosofia del diritto dal basso è opera, tipicamente, di giuristi.

1.3. Tre compiti della filosofia del diritto (compito ontologico, compito deontologico, compito metodologico)

La filosofia del diritto si dedica al compito ontologico quando riflette su che cosa e come è il diritto positivo; in tale caso, è sovente denominata “teoria generale del diritto”, “filosofia del diritto positivo”, o anche, più semplicemente, “teoria del diritto”. La filosofia del diritto si dedica al compito deontologico quando riflette sul dover essere del diritto positivo: sui princìpi di giustizia in base ai quali il diritto positivo deve essere valutato, e in conformità ai quali deve essere prodotto, interpretato, applicato; in tale caso è anche denominata “filosofia della giustizia”. Infine, la filosofia del diritto si dedica al compito metodologico quando riflette sul metodo della scienza giuridica (quale scientia iuris, iuris prudentia, dottrina giuridica, dogmatica giuridica, studio dottrinale del diritto). In tale caso, è sovente denominata “metodologia giuridica” o “metagiurisprudenza”.

1.4. Metagiurisprudenza descrittiva, metagiurisprudenza prescrittiva

Infine, si suole distinguere due modi di dedicarsi al compito metodologico, due modi di fare metagiurisprudenza: la metagiurisprudenza descrittiva e la metagiurisprudenza prescrittiva. La metagiurisprudenza descrittiva è descrizione, ricostruzione e rappresentazione perspicua delle operazioni tipicamente compiute dai giuristi nel loro ruolo di “espositori” di un qualche settore di un diritto vigente, nonché degli strumenti da costoro tipicamente utilizzati (apparato concettuale, tecniche interpretative, criteri di risoluzione delle antinomie, criteri di integrazione della lacune). La metagiurisprudenza prescrittiva è, invece, opera di prescrizione. Una tale opera spazia, tipicamente, dalla messa a punto e prescrizione di un determinato metodo interpretativo (si pensi al metodo del “testualismo ragionevole” che il giudice costituzionale Antonin Scalia, laureato honoris causa della nostra Università, raccomanda a giuristi e giudici quale metodo corretto d’interpretazione della costituzione e delle leggi), alla configurazione di un modello di giurista ideale (si pensi alla figura dello “studioso razionale del diritto” disegnata da Oliver Wendell Holmes Jr., nella celeberrima conferenza La via del diritto).

2. La filosofia del diritto di Guido Alpa (in poche parole)

Alla luce dei chiarimenti che ho appena offerto, la filosofia del diritto di Guido Alpa presenta i seguenti caratteri:

  • (1) è filosofia del diritto di giurista,
  • (2) è filosofia del diritto, al tempo stesso, dall’alto e dal basso,
  • (3) è, infine, metagiurisprudenza prescrittiva.

(1) La filosofia giuridica di Alpa è, anzitutto, filosofia del diritto di giurista, e non già astratta e intellettualistica filosofia dei filosofi. Questo carattere della filosofia giuridica di Alpa dipende, senza dubbio, dalla sua formazione di giurista positivo; dimodoché si potrebbe considerarlo un tratto inevitabile, per così dire “obbligato”. Con ciò, tuttavia, si offrirebbe una visione riduttiva della posizione di Alpa. La sua adesione al modello della filosofia del diritto dei giuristi, infatti, non è semplicemente il frutto fatale delle circostanze. Rispecchia invece la meditata, intima adesione nei confronti della filosofia del diritto dei giuristi e il correlativo intimo rigetto nei confronti della filosofia del diritto dei filosofi. In forza di ciò, la filosofia del diritto del giurista Alpa si colloca in una linea di autorevoli precedenti reazioni di giuristi-filosofi contro le filosofie del diritto, imperialiste e astruse, dei filosofi. Il precedente forse più illustre è, ancora oggi, quello di Rudolph von Jhering il quale, nella “Prefazione dell’Autore” alla prima edizione del celeberrimo Lo scopo nel diritto, rivendica il diritto dei giuristi a fare filosofia del diritto, contro la pretesa dei filosofi – di Scuola hegeliana – a essere i soli “autorizzati” a farlo, in virtù della loro (presunta) superiore sapienza. Altri precedenti illustri si rinvengono nella cultura giuridica italiana. Angelo Ermanno Cammarata, in un saggio del 1922, dall’eloquente titolo Su le tendenze antifilosofiche della Giurisprudenza moderna in Italia, prende atto, con costernazione, che, secondo Santi Romano: «non la realtà si deve – dal giurista – subordinare al concetto, ma questo a quella»; e con costernazione ancora più profonda, registra la posizione di Giovanni Brunetti, il quale si scagliava contro:

coloro che la Filosofia del diritto insegnano o pretendono d’insegnare, mentre non professano che una mal digerita metafisica nebulosa, per non dire cervellotica e strampalata, atta solamente a guastare i cervelli di coloro che hanno, per disgrazia loro, la pazienza di leggere o di ascoltare.

Vi è però un precedente altrettanto illustre, che è ai nostri fini assai più rilevante, essendo costituito da uno scritto al quale Alpa dedica le “Conclusioni” di Giuristi e interpretazioni: alludo alla conferenza Fede nel diritto, tenuta da Piero Calamandrei, a Firenze, il 21 gennaio del 1940. In essa, Calamandrei ammonisce un uditorio composto di giovani aspiranti giuristi a non farsi sedurre dalle «“verità pericolose”» proclamate da «certe teorie filosofiche» – identificabili senza possibilità di equivoco nell’idealismo di Benedetto Croce e nell’attualismo di Giovanni Gentile –, le quali «rischiano di diventare armi micidiali per insegnare a metter lo scompiglio nel mondo e per giustificare le peggiori furfanterie».

(2) La filosofia del diritto di Guido Alpa è, in secondo luogo, una filosofia del diritto che miscela la prospettiva “dall’alto” con la prospettiva “dal basso”. Il lettore di Giuristi e interpretazioni avrà modo di rilevare che, nella sua riflessione sul mondo del diritto, Alpa guarda al diritto e all’esperienza giuridica, sia “dall’alto” di problemi “eterni”, come, in particolare, il problema del “rapporto tra diritto e morale” e il problema del “rapporto tra diritto ed economia” (tra “diritto e mercato”), sia “dal basso” di problemi che emergono nella pratica quotidiana del foro e degli studi professionali, tra cui, ad esempio, i problemi relativi alla natura e struttura dell’interpretazione giuridica e i problemi relativi alla definizione di concetti giuridici di fondamentale importanza come “situazione giuridica soggettiva”, “status”, “persona”, “identità”, “dignità”, e “solidarietà”.

(3) La filosofia del diritto di Guido Alpa è, infine, una filosofia del diritto che, dei tre compiti prima enumerati, privilegia il compito metodologico – la riflessione sul “metodo della scienza giuridica”. Nel libro Giuristi e interpretazioni, in particolare, la riflessione metodologica assume i connotati di una metagiurisprudenza prescrittiva, che disegna e propone un modello di giurista ideale.

Una metagiurisprudenza prescrittiva contiene, per definizione, un qualche insieme di precetti. Quali precetti – con forza di garbati suggerimenti (non vi è infatti nulla di più lontano dallo stile di Alpa che quello del saccente imperativo) – contiene la metagiurisprudenza prescrittiva di Alpa? Quali garbati suggerimenti rivolge, Guido Alpa, ai colleghi giuristi, siano essi avvocati, accademici, o notai?

Mi sembra che il nucleo della metagiurisprudenza prescrittiva di Alpa sia composto di tre precetti fondamentali. Li enuncerò con parole mie, trattandosi di precetti che ho individuato in esito a una ricostruzione simpatetica. Ecco i precetti:

  1.  il giurista deve possedere una teoria del diritto vigente informata a interdisciplinarità;
  2.  il giurista deve sapere di critica delle ideologie;
  3.  il giurista deve coltivare la fede nel diritto.

Il giurista deve possedere una teoria del diritto vigente informata a interdisciplinarità

Per comprendere il senso del primo precetto della metagiurisprudenza alpiana – “Il giurista deve possedere una teoria del diritto vigente informata a interdisciplinarità” – occorre anzitutto esplicitarne i presupposti. Primo: Il giurista non può operare in modo informato e proficuo, se non dispone di una teoria del diritto vigente. Secondo: Una teoria del diritto vigente è un insieme di tesi, empiricamente fondate, su che cosa e come è il diritto nel quale il giurista si trova a operare, sotto il profilo delle fonti, del ruolo istituzionale e della funzione effettiva del potere politico, del ruolo istituzionale e della funzione effettiva della giurisprudenza, del ruolo istituzionale e della funzione effettiva della scienza giuridica.

Ciò detto: dove mai può il giurista reperire la teoria del diritto vigente che deve formare la base conoscitiva del suo operare?

A questo problema, Alpa offre una risposta così articolata.

Primo: il giurista non troverà da nessuna parte, già pronta per l’uso, la teoria del diritto vigente di cui ha bisogno per operare in modo informato e proficuo. Se la dovrà, invece, costruire.

Secondo: al fine di costruire una teoria adeguata del diritto vigente, il giurista non può permanere all’interno del recinto claustrale del suo specifico àmbito disciplinare. È invece necessario che esca al di fuori di esso e adotti una prospettiva interdisciplinare. Soccorrono a questo punto, nella metagiurisprudenza di Alpa, quattro precetti specifici: (a) il giurista deve sapere di antropologia giuridica (e sapere evitare le trappole dell’imperialismo culturale); (b) il giurista deve sapere di storia giuridica, al di là della storia inerente al suo settore disciplinare; (c) il giurista deve sapere di economia e di analisi economica del diritto; (d) il giurista deve sapere di critica (e interpretazione) letteraria.

Il giurista deve sapere di critica delle ideologie

Veniamo al secondo precetto fondamentale della metagiurisprudenza di Alpa: “Il giurista deve sapere di critica delle ideologie”. Per comprendere il senso di questo precetto occorre, anche in questo caso, esplicitarne i presupposti.

Primo: il giurista non può operare in modo informato e proficuo, se non dispone consapevolmente di una ideologia del diritto vigente.

Secondo: una ideologia del diritto vigente è una visione normativa del mondo del diritto; è, più precisamente, un insieme di tesi su come deve essere inteso il diritto nel quale il giurista si trova a operare, sotto il profilo delle fonti, del ruolo del potere politico, del ruolo della giurisprudenza, del ruolo della scienza giuridica. L’ideologia fornisce al giurista le direttive da osservare nel compiere le operazioni tipiche della sua professione. Ad esempio, l’ideologia prescrive al giurista quale valore e quale posizione deve ascrivere alla costituzione rispetto alle altre fonti; come deve interpretare le disposizioni costituzionali, legislative, delle fonti comunitarie, dei trattati internazionali, ecc.; come deve procedere nel mettere a sistema le norme relative a materie determinate; come deve procedere nell’accertare lacune e antinomie; come deve procedere nell’integrare lacune e risolvere antinomie; come deve procedere nel bilanciamento di princìpi e diritti, ecc.

Terzo: le ideologie del diritto non possono essere trascese dagli operatori giuridici. Il giurista non può “saltare” al di fuori di esse, per approdare in uno spazio “privo di ideologie”, così come non può saltare al di là della sua ombra. Qualunque cosa faccia, comunque operi, il giurista non potrà evitare di portare acqua al mulino di questa o quell’ideologia, di questa o quella visione normativa del diritto.

Alla luce dei presupposti che ho appena formulato, il secondo precetto della metagiurisprudenza alpiana – “Il giurista deve sapere di critica delle ideologie” – può essere precisato come segue.

In primo luogo, il giurista deve saper riconoscere le diverse ideologie che circolano nella sua cultura giuridica. In particolare, egli deve saper identificare non soltanto le visioni normative del diritto che si presentano espressamente come tali, ma altresì quelle che circolano, per così dire, sotto copertura, presentandosi come discorsi che pretendono semplicemente di dare conto della realtà del diritto come essa è (e non può non essere), e che dunque ne offrono, fatalmente, delle false rappresentazioni e generano nei giuristi una falsa coscienza.

In secondo luogo, il giurista deve saper procedere a una critica delle ideologie preventivamente riconosciute. Ciò richiede, in particolare, di valutare se le ideologie del diritto circolanti nella cultura giuridica impongano obiettivi che possono effettivamente essere realizzati, e, posto che siano realizzabili, se tali obiettivi meritino di essere realizzati sul piano dei princìpi di giustizia.

Per inciso, con riguardo alla nostra cultura giuridica, Alpa raccomanda al giurista di attrezzarsi in modo da saper riconoscere e valutare ideologie quali: l’assolutismo giuridico, il formalismo giuridico (l’«arido formalismo»), il positivismo giuridico, il particolarismo, la globalizzazione.

Il giurista deve coltivare la fede nel diritto

Veniamo, infine, al terzo precetto della metagiurisprudenza alpiana: “Il giurista deve coltivare la fede nel diritto”. Alpa desume questo precetto dalla conferenza “manifesto” di Piero Calamandrei, dedicata alla Fede nel diritto, che ho menzionato prima.

Anche questo precetto, come i due precedenti, ha dietro di sé un presupposto che occorre esplicitare. Il presupposto è questo: a certe condizioni, il diritto «può salvare gli uomini dalle barbarie»; a certe condizioni, il diritto può «costituire un usbergo» contro le intemperie.

A quali condizioni? Una condizione di fondamentale importanza – suggerisce Alpa, sulle orme di Calamandrei – è questa: che i giuristi – gli operatori del diritto, teorici e pratici – siano fedeli al diritto, e promuovano e consolidino la fedeltà al diritto dell’intera società civile.

Che cosa devono fare i giuristi per essere fedeli al diritto (e promuovere e consolidare la fede nel diritto della società nel suo complesso)? Principalmente quattro cose.

Primo: i giuristi devono rigettare il ruolo di costruttori di concetti eburnei e inservibili.

Secondo: i giuristi devono rigettare il ruolo di consiglieri del principe, ovverosia, di servitori acritici e impassibili della politica politicante.

Terzo: i giuristi devono farsi difensori della «tecnica del diritto» in sede di redazione e applicazione delle fonti, adottando una concezione teleologica e strumentale del diritto, e valutando le leggi, le interpretazioni, e le applicazioni alla luce dei fini ai quali esse possono servire e delle conseguenze che sono suscettibili di produrre.

Quarto: i giuristi devono porre la tecnica del diritto al servizio di valori etici fondamentali.

Calamandrei, nella sua conferenza, accenna ai valori ai quali il diritto sarebbe, per sua natura, asservito: questi sono bontà e pietà, senso di giustizia (un diritto giusto ed egalitario), certezza (una certezza elastica, dinamica, evolutiva), il tutto alla luce della morale e della fede25. Alpa mostra di approvare questa tavola di valori; nella consapevolezza, apparentemente, che essa debba essere attualizzata alla luce del nuovo regime costituzionale: della legalità suprema della nostra Costituzione e dei suoi princìpi.

3. Alcune conclusioni

Concluderò formulando anzitutto tre banalità.

Prima banalità. Il diritto positivo è una variabile dipendente della cultura giuridica.

Seconda banalità. Una cattiva cultura giuridica – vuoi perché tecnicamente poco preparata, vuoi perché perpetua modalità operative inutili o dannose, vuoi perché priva di aspirazioni elevate e di elevati ideali normativi, vuoi perché superficiale e modaiola, vuoi perché gregaria rispetto a esperienze straniere di volta in volta dominanti (le “razze padrone” d’oltralpe e d’oltreoceano), vuoi perché appiattita sui desideri della politica politicante – produce un cattivo diritto.

Terza banalità. I giuristi svolgono un ruolo di primissimo piano all’interno della cultura giuridica. Se una cultura giuridica sia buona o cattiva, dipende in misura non trascurabile dai giuristi.

Ho indugiato in cotali banalità perché mi sembra che da esse si possa ricavare una conclusione che forse non è altrettanto banale. La conclusione è questa: fare metagiurisprudenza prescrittiva, disegnare modelli di giurista ideale, sono attività doverose, mediante le quali il filosofo del diritto – sia esso un giurista positivo, sia esso un filosofo che persegue il modello della filosofia del diritto dei giuristi – assolve a una delicata, importantissima, funzione istituzionale. Che Guido Alpa abbia disegnato il modello di giurista ideale che ho appena ricostruito, costituisce, dunque, nient’altro che l’adempimento di un dovere professionale. Naturalmente, come il lettore di Giuristi e interpretazioni avrà modo di constatare, ciò è stato fatto con la maestria e l’eleganza che sono la cifra consueta della sua opera di studioso.

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Tue, 15 Jan 2019 18:27:47 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/471/la-filosofia-del-diritto-di-guido-alpa info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Incontro per festeggiare Guido Alpa in occasione del suo LXXI compleanno https://www.guidoalpa.it/post/470/incontro-per-festeggiare-guido-alpa-in-occasione-del-suo-lxxi-compleanno-

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
IL DIRITTO PRIVATO NEL PRISMA DELLE SCIENZE GIURIDICHE


Incontro per festeggiare Guido Alpa in occasione del suo LXXI compleanno

Facoltà di Giurisprudenza - Aula Calasso
Lunedì 26 novembre 2018, ore 15 

Presiedono
Eugenio GAUDIO, Magnifico Rettore
Paolo RIDOLA, Preside della Facoltà di Giurisprudenza

Intervengono

Giuliano AMATO Sabino CASSESE Pietro RESCIGNO Luigi ROVELLI 

Saranno presenti

Sandro Amorosino, Massimo Brutti, Sergio M. Carbone, Giovanni Gazzetta, Giovanni Chiodi. Renato Clarizia. Claudio Consolo. Andrea D'Angelo, Enrico del Prato. Andrea Di Porto. Gilda Ferrando, Tommaso Edoardo Frosini, Andrea Fusare, Paolo Gaggero, Aurelio Gentili, Paola lvaldi, Massimo Luciani, Michele Marchcsiello. Laura Moscati, Giampaolo Parodi, Nello Pretcrossi, Giorgio Resta, Cado Rossello, Giuseppe Santoro Passarelli. Alessandro Somma, Fabio Toriello, Giovanna Visintini, Vincenzo Zeno-Zcncovich, Andrea Zoppini 

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Mon, 26 Nov 2018 20:25:47 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/470/incontro-per-festeggiare-guido-alpa-in-occasione-del-suo-lxxi-compleanno- info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Radio Radicale, intervista a Guido Alpa https://www.guidoalpa.it/post/472/radio-radicale-intervista-a-guido-alpa

Intervista a Guido Alpa sul suo libro «Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna» (Ed. Marietti 1820)" realizzata da Giuseppe Di Leo con Guido Alpa (professore).

L'intervista è stata registrata venerdì 27 aprile 2018 alle ore 18:35.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Agricoltura, Arabi, Calamandrei, Cattolicesimo, Commercio, Corano, Corte Costituzionale, Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, Costituzione, Cristianesimo, Cultura, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Naturali, Diritti Sociali, Diritto, Economia, Europa, Filosofia, Gran Bretagna, Islam, Israele, Italia, Laicita', Lavoro, Legge, Libro, Mercato, Napoleone, Politica, Privato, Proprieta', Religione, Salario, Societa', Stato, Storia, Universita', Usa.

La registrazione audio ha una durata di 30 minuti.

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Fri, 27 Apr 2018 18:50:57 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/472/radio-radicale-intervista-a-guido-alpa info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Il pensiero di Paolo Grossi: alla ricerca di un ordine giuridico di Guido Alpa https://www.guidoalpa.it/post/446/il-pensiero-di-paolo-grossi-alla-ricerca-di-un-ordine-giuridico-di-guido-alpa

SAGGI

GUIDO ALPA

Paolo Grossi, alla ricerca di un ordine giuridico

SOMMARIO: 1. Un nuovo modo di concepire il diritto e la storia. – 2. L’antologia. – 3. Le idee di fondo. – 4. Un «primato» in discussione: il legislatore e le trasformazioni della legge. – 5. L’illusione illuminista e gli itinerari della modernita` . – 6. La prospettiva di un giurista. – 7. Le radici medievali del pluralismo. – 8. Oltre le mitologie giuridiche della modernita` , la dimensione giuridica nello spazio globale.

1. – Le opere di Paolo Grossi riflettono un mondo, il mondo del diritto dipinto da uno storico un po’ speciale, dotato di uno spirito multiforme ed eccelso: la mano del pittore si preoccupa di restituire l’immagine di un mondo concreto o, per usare un termine del suo vocabolario, carnale, cioe` vissuto, non consegnato al passato, ma in perpetuo divenire, oggetto di rinnovate interpretazioni, non astratto e algido ma innervato nell’esperienza dell’uomo. L’uomo non e` visto come mero individuo titolare di diritti e di doveri, ma piuttosto come persona della vita reale, e l’esperienza stessa come l’arco di tempo di una vita intessuta delle relazioni, delle contese, delle aspirazioni, delle pretese proprie della dimensione umana. Gia` in queste poche battute emerge la duplice concezione di diritto e di storia che Paolo Grossi ha costruito con originalita` e preveggenza nel corso di un lungo itinerario di studi e riflessioni. Studioso, accademico, scrittore, giurista in senso compiuto, dapprima componente ed ora presidente della Corte costituzionale; il pittore nel suo affresco distingue piu` piani, adopera la prospettiva, usa molti colori, coinvolge molti personaggi: il suo e` un affresco affollato di persone, di simboli, di colori e, quindi, affascina e disorienta. Affascina perche´ il giurista iuxta ordinem si sente portato in una dimensione diversa da quella che aveva creduto essere propria (ed unica) del diritto, con le sue formule, il suo periodare, il suo declinare, il suo descrivere, il suo prescrivere e sanzionare; disorienta perche´ il giurista iuxta ordinem portato fuori da quel sicuro terreno poggiato sull’esegesi, sulla pura forma, sui concetti indissolubili, teme di cadere, perde l’orientamento, si avverte senza protezione.

Contratto e impresa 2/2016

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Guido Alpa
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Thu, 1 Feb 2018 00:00:00 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/446/il-pensiero-di-paolo-grossi-alla-ricerca-di-un-ordine-giuridico-di-guido-alpa info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico di Guido Alpa https://www.guidoalpa.it/post/442/-la-legge-sulle-unioni-civili-e-sulle-convivenze-qualche-interrogativo-di-ordine-esegetico-di-guido-alpa

La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico 

di Guido Alpa

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Termini e concetti. - 3. La ricostruzione del tessuto normativo. - 4. Il problema delle fonti. - 5. Gli insegnamenti della storia. - 6. L’unione civile come risultato della emancipazione delle minoranze e come affermazione dei diritti umani e fondamentali.

1. Premessa. La l. 20.5.2016, n.76 presenta molteplici caratteri di singolarita`: il suo travagliato iter politico ha imposto dapprima l’unificazione di diversi progetti di normazione orientati per diversi gradi ad assimilare o a differenziare la disciplina delle nuove aggregazioni familiari da quella tradizionale regolata da Costituzione codice civile e leggi speciali, poi la discussione nei due rami del Parlamento con un numero infinito di emendamenti, poi la fiducia del Governo imposta per poter concludere l’iter legislativo; poi la stessa composizione del testo consistente di un solo articolo declinato in 69 commi, di cui peraltro i primi trentacinque si riferiscono alle ‘‘unioni civili’’ e gli artt. 36-68 si riferiscono non alle convivenze ma ai diritti dei conviventi di fatto. Il modo in cui e` disciplinata la materia e` altrettanto singolare: in un unico testo si regolano infatti un istituto - l’unione civile - che viene definita come «specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione», e che in tanto esiste in quanto sia costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, e sia dichiarata di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni; e un complesso di diritti dei conviventi di fatto, articolati a seconda che si essi convivano, che convivano stabilmente, che lavorino stabilmente insieme, e cosı` via. Quanto alle unioni civili provvedono le regole concernenti modalita` di costituzione, impedimenti, diritti e obblighi delle parti, regime patrimoniale, vizi e vicende che ne possono turbare la vita, lo scioglimento, e altri istituti. Scorrendo il testo si rinviene anche una integrazione della disciplina sulla rettificazione di sesso, il rinvio a decreti legislativi con relativi principi generali concernenti il riordino della normativa sullo stato civile, gli aspetti di diritto internazionale privato, ed un doppio rinvio: alle disposizioni dell’ordinamento che completano la disciplina e alle disposizioni in materia di matrimonio o che usano la terminologia del matrimonio per adeguarle, la` dove consentito, alle unioni civili. Accanto alle unioni civili il testo contiene regole che si occupano di altre vicende: nel suo titolo fa riferimento alla disciplina delle convivenze che pero` non sono definite in quanto tali; per una volta, al comma 37º, si cita la stabile convivenza e qualche volta si usa l’avverbio stabilmente. Per tutto il resto la legge si occupa dei diritti e degli obblighi individuali dei conviventi che vengono definiti come conviventi di fatto e definiti come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita` e adozione, da matrimonio o da un’unione civile». E ` da notare che nella definizione la stabilita` riguarda i rapporti affettivi di coppia e la reciproca assistenza morale e materiale, ma non la convivenza. La stabilita` della convivenza sembra un requisito in piu` , che non si comprende se sia legittimante l’esercizio dei diritti e corrispondentemente l’adempimento degli obblighi previsti, oppure se sia la conseguenza della stabilita` del rapporto affettivo. Tuttavia, essendo diritti e obblighi posti in capo a conviventi (di fatto), la convivenza sembra essere un elemento essenziale per l’acquisizione di diritti e obblighi; la sua stabilita` sara` un problema di prova la` dove la stabilita` sia richiesta. L’accertamento della stabile convivenza e` effettuato mediante dichiarazione anagrafica. Segue la disciplina del contratto di convivenza (artt. 50 ss.), legame contrattuale eventuale affidato alla scelta dei conviventi. Il contratto di convivenza non e`, dunque, come la dichiarazione effettuata dinanzi allo stato civile per le unioni civili, elemento costitutivo della convivenza, ma non puo` sussistere se essa non vi sia.

1718 NGCC 12/2016

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Guido Alpa
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Thu, 1 Dec 2016 00:00:00 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/442/-la-legge-sulle-unioni-civili-e-sulle-convivenze-qualche-interrogativo-di-ordine-esegetico-di-guido-alpa info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Eppur si muove: The Age of Uniform Law https://www.guidoalpa.it/post/469/eppur-si-muove-the-age-of-uniform-law-

UNID ROI T (ed.)

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW INSTITUT

INTERNATIONAL POUR L’UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ

Eppur si muove: The Age of Uniform Law

Essays in honour of Michael Joachim Bonell to celebrate his 70th birthday

VOLUME 2

Rome, 2016

Guido Alpa
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Tue, 29 Nov 2016 19:29:38 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/469/eppur-si-muove-the-age-of-uniform-law- info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Comparazione e diritto straniero nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea https://www.guidoalpa.it/post/445/comparazione-e-diritto-straniero-nella-giurisprudenza-della-corte-di-giustizia-dell-unione-europea

Comparazione e diritto straniero nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea

1. – Una premessa L’analisi della utilizzazione di pronunce di altri giudici (nazionali o stranieri) da parte della Corte di Giustizia si colloca nell’ambito della tecnica della comparazione effettuata mediante i casi (1), ma il campo di indagine si amplia, ricomprendendo l’analisi dello stile delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea (2) e l’analisi dell’argomentazione giuridica (3). Tutto cio` presuppone l’analisi delle regole che si preoccupano di delineare i confini delle fonti dalle quali derivano le regole giuridiche applicabili alla fattispecie esaminata (4). La letteratura in materia e` molto vasta, e si riscontra, in particolare, nelle esperienze in cui la case law e` fondamento essenziale dell’ordinamento, fonte riconosciuta senza barriere e senza successive approssimazioni (c.d. comparative law method applicato ai casi) (5). Nello stile delle sentenze della Corte di Giustizia il richiamo a precedenti dei giudici nazionali e` rarissimo: la Corte risponde ai giudici nazionali, piuttosto che non ispirarsi esplicitamente ad essi. L’argomentazione giuridica della Corte e` effettuata in senso formale, mediante il ricorso al sillogismo giuridico, e seguendo le regole di interpretazione della legge dettate della Corte stessa. Non risultano regole esplicite che facciano divieto di utilizzare modelli di sentenza “stranieri”. Nel dia-

(1) Da ultimo v. i saggi raccolti da Andenas e Fairgrieve, Courts and Comparative Law, Oxford, 2015.

(2) CALZOLAIO, Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia, in jus.unitn. it; ID., Tutela dei diritti fondamentali e giudice europeo, in W.P. Liberta`, lavoro e sicurezza sociale 17/12, Universita` di Macerata (disponibile su Internet, all’indirizzo http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/pubblicazioni/liberta-lavoro-sicurezza-sociale).

(3) PINO, La «lotta per i diritti fondamentali» in Europa Integrazione europea, diritti fondamentali e ragionamento giuridico, in Identita`, diritti, ragione pubblica in Europa, a cura di Trujillo e Viola, Bologna, 2007, pp. 109-141.

(4) The Oxford Handbook of Comparative Law, a cura di Reimann e Zimmermann, Oxford, 2008.

(5) LENAERTS A GUTMAN, The Comparative Law Method and the Court of Justice of the European Union. Interlocking Legal Orders Revisited, in Courts and Comparative Law, a cura di Andenas e Fairgrieve, cit., p. 141 ss.; SOMMA, L’uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario, Milano, 2001.

Contratto e impresa 4-5/2016

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Guido Alpa
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Thu, 5 May 2016 00:00:00 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/445/comparazione-e-diritto-straniero-nella-giurisprudenza-della-corte-di-giustizia-dell-unione-europea info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Il futuro di Law and Economics nel pensiero di Guido Calabresi La Costituzione economica e i diritti fondamentali https://www.guidoalpa.it/post/443/il-futuro-di-law-and-economics-nel-pensiero-di-guido-calabresi-la-costituzione-economica-e-i-diritti-fondamentali

Il futuro di Law & Economics: le proposte di Guido Calabresi

Law & Economics e analisi economica del diritto sono due metodi diversi, l’uno piu` incentrato sul diritto, l’altro piu` incentrato sull’economia, per esaminare i fatti e i bisogni della vita reale, per individuare le regole comportamentali piu` appropriate, e suggerire a chi crea le norme (il legislatore, il giudice, la pubblica amministrazione, le agenzie amministrative, la collettivita` nelle prassi consuetudinarie) le scelte piu` indicate per raggiungere i fini desiderati. Ma i due metodi si spingono anche piu` in la` e si indirizzano ad altri interlocutori come gli interpreti (la dottrina che costruisce e sviluppa categorie, concetti, modelli ermeneutici) e i giudici che debbono prendere decisioni, spesso difficili, addirittura «tragiche» (1). Nella nostra cultura giuridica – a cominciare dalle opere pioneristiche di Pietro Trimarchi in materia di responsabilita` civile (2) – sono noti e coltivati entrambi i metodi; il secondo e` legato soprattutto alla Scuola di Chicago, e` piu` lineare e decifrabile dell’altro, ma e` anche ideologicamente assai piu` connotato, ancorato com’e` all’ottimo paretiano, alla indifferenza per le diseguaglianze, alla concezione normativa dell’economia secondo la quale il diritto con i suoi precetti non deve intralciare le dinamiche del mercato ma anzi assecondarle. E mentre nell’indirizzo di Law & Economics si possono individuare i modelli di pensiero di diversi autori – quello di Guido Calabresi in primis – nell’Economic Analysis of Law possiamo individuare correnti, orientamenti, indirizzi piu` compatti e uniformi (3). Lo testimoniano le antologie in uso nei corsi universitari di qua (4) e di la` dell’Atlantico (5). Oltre quindi alla Scuola di Chicago e al suo alfiere, Richard Posner, e ai cultori dell’EAL nel settore antitrust, che sono assai numerosi, si distinguono una corrente fondata sulle «public choices», una corrente istituzionale e neoistituzionale, una corrente appartenente ai Cri- 

(1) CALABRESI e BOBBITT, Scelte tragiche, con prefazione di Rodota` , Milano, 2006.
(2) TRIMARCHI, Rischio e responsabilita` oggettiva, Milano, 1961.
(3) CHIASSONI, Law and economics. L’analisi economica del diritto negli Stati Uniti, Torino, 1992.
(4) ALPA, PULITINI, RODOTA` e ROMANI, Interpretazione giuridica e analisi economica, con prefazione di Calabresi, Milano, 1982.
(5) MERCURO e MEDEMA, Economics and the Law. From Posner to Post-Modernism, Princeton, 1997.

Contratto e impresa 3/2016

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Guido Alpa
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Tue, 1 Mar 2016 00:00:00 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/443/il-futuro-di-law-and-economics-nel-pensiero-di-guido-calabresi-la-costituzione-economica-e-i-diritti-fondamentali info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Annuario diritto comparato Contratto impresa febbraio 2016 https://www.guidoalpa.it/post/458/annuario-diritto-comparato-contratto-impresa-febbraio-2016

DIBATTITI
L’Annuario di diritto comparato e di studi legislativi

1. – Salvatore Galgano, l’Istituto di studi legislativi e l’Annuario di diritto comparato

Per quasi quarant’anni, tra la meta` degli anni Venti e l’inizio degli anni Sessanta, l’insegnamento del diritto comparato alla Sapienza si deve alla fortunata connessione tra una figura oggi obsoleta di giurista, Salvatore Galgano, una prestigiosa istituzione, l’Istituto di studi legislativi, ed una prodigiosa rivista, l’Annuario di diritto comparato e di studi legislativi. E ` una combinazione che ha lasciato un segno nella storia della interpretazione giuridica, nella storia della comparazione e nella storia del diritto italiano. Lo specchio fedele di questa felice stagione culturale e` dato dall’Annuario, al tempo stesso progetto di rinnovamento degli studi giuridici, strumento di promozione di nuovi metodi, attento registro delle novita` legislative, giurisprudenziali ma anche dottrinali che si avvicendavano nei Paesi confinanti, nei Paesi dell’Europa cosmopolita del primo dopoguerra, nei Paesi dell’Estremo Oriente e in quelli coloniali e post-coloniali d’Africa e Asia, oltre che delle due Americhe. Sfogliare l’Annuario significa immergersi nel fervore delle riforme, dei mutamenti epocali, delle rivoluzioni e dei dibattiti che iniziano negli anni entusiasti e pieni di speranza che
scorrono dopo la prima grande conflagrazione, si appiattiscono nell’ordine di gran parte delle dittature instaurate e dopo un decennio esplodono nel secondo conflitto mondiale, infine si placano nel dopoguerra, riportando
l’ordine giuridico nelle societa` democratiche risorte a nuova vita. L’arco storico che si delinea in questo specchio del mondo mostra ad un estremo gli imperi e le colonie e all’altro estremo una nascente Unione Europea.
Salvatore Galgano (Albano di Lucania, Potenza, 1887 – Roma 1965), prima di essere chiamato alla Sapienza per l’anno acc. 1935-1936 aveva insegnato per incarico Diritto civile comparato all’Universita` di Napoli (1914-1915), e poi – come professore di ruolo – Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto civile, Diritto processuale civile nelle Universita` di Macerata, Palermo e Napoli, dove dal 1931 al 1935 insegno` Diritto processuale civile. A Roma ricoprı` la cattedra di Diritto privato comparato ed ebbe contemporaneamente l’incarico di Diritto processuale civile, materia
che insegno` come titolare dal 1938, mantenendo l’incarico di Diritto privato comparato.

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Contratto e impresa Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale
Pubblicazione bimestrale 2/2016  Anno XXXII

Guido Alpa
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Sat, 13 Feb 2016 16:53:35 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/458/annuario-diritto-comparato-contratto-impresa-febbraio-2016 info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Le prolusioni nella cultura giuridica civilistica di Guido Alpa https://www.guidoalpa.it/post/466/le-prolusioni-nella-cultura-giuridica-civilistica-di-guido-alpa

DIBATTITI

Le prolusioni dei civilisti. A proposito del seminario fiorentino per la presentazione dell’opera pubblicata dalle Edizioni Scientifiche Italiane

I tre contributi qui raccolti, affidati alla Rivista dalla cortesia di Giovanni Furgiuele, tratteggiano finemente, con tre diverse letture, i caratteri di un’opera che si segnala perche´ straordinaria per interesse, preziosa per la formazione culturale del giurista e fondamentale per l’analisi delle origini e della evoluzione del diritto civile italiano: Le prolusioni dei civilisti – Tomo I (1873-1899) Tomo II (1900-1935) Tomo III (1940-1979), pubblicate da ESI a Napoli nel 2012 a cura di Pietro Perlingieri, nella collana «La cultura del diritto civile» della Societa` italiana degli studiosi del diritto civile. La ricerca della SISDiC si e` arricchita nel frattempo di altri volumi (tra i quali il Novecento giuridico: i civilisti, a cura di Pietro Perlingieri e Antonella Tartaglia Polcini, Napoli, 2013 e singole monografie dedicate ai Maestri del Novecento). L’occasione nella quale i contributi qui raccolti furono presentati al pubblico si deve ad un seminario organizzato a Firenze da Giovanni Furgiuele e da Giuseppe Conte, con la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati circondariale, il 25 ottobre 2013, a cui parteciparono studiosi di diverse discipline. Qui compaiono la lettura dello storico, offerta da Giovanni Cazzetta, la lettura del giurista positivo, offerta da Carlo Angelici, la lettura del teorico generale del diritto, offerta da Giuseppe Zaccaria. L’introduzione ai tre tomi, curata con la consueta acutezza e con rara eleganza da Paolo Grossi, e` stata anticipata sul n. 41 dei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2012, p. 399 ss.; la premessa si deve ad Alessandro Ciatti. Ovviamente i contributi non passano in rassegna tutte le prolusioni via via pubblicate nel corso dell’ultimo secolo, ma ne individuano alcune, le piu` significative rispetto agli argomenti sviluppati, e dalla loro lettura complessiva lasciano emergere le linee essenziali dello sviluppo storico del diritto civile, il rapporto tra questa disciplina e la formazione della cultura giuridica tout court, la varieta` dei metodi e delle tecniche con cui gli operosi accademici dell’epoca si studiarono di forgiare i caratteri fondanti del diritto civile italiano. Ne emergono le immagini di un’avventura culturale, e al tempo stesso politica, con cui il diritto italiano si affrancava

Contratto e impresa 1/2016

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Guido Alpa
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Fri, 1 Jan 2016 00:00:00 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/466/le-prolusioni-nella-cultura-giuridica-civilistica-di-guido-alpa info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
La dialettica tra legislatore e interprete https://www.guidoalpa.it/post/468/la-dialettica-tra-legislatore-e-interprete

Sommario: 1. I molteplici ruoli della giurisprudenza. – 2. La codificazione del 1942 e il “diritto pretorio”. – 3. Il dialogo tra legislatore e interprete. – 4. Il caso dell’anatocismo bancario. – 5. La nascita del diritto d’autore: Alessandro Manzoni giurista. – 6. Dal Code Napoléon al Codice civile del 1865.

1. – Sono diversi i ruoli che la scienza giuridica riconosce alla giurisprudenza come fonte del diritto: il ruolo che consiste nell’anticipare l’intervento del legislatore, effettuando la valutazione di interessi che ritiene meritevoli di tutela, e creando quindi regole ad hoc, circoscritte al caso esaminato, ma potenzialmente ripetibili nel tempo; il ruolo che si risolve nell’interpretazione e nell’applicazione della legge, che consiste nel dare vita al testo normativo – creando per l’appunto il « diritto vivente » – e dando contenuto alle clausole generali, definendo gli standard, elaborando principi generali per via induttiva, estendendo in via deduttiva un dettato spesso troppo circoscritto o poco flessibile; e ancora il ruolo che si affianca alle sollecitazioni provenienti dalle categorie interessate, dalle fasce della società civile, o semplicemente dalle esigenze più pressanti emergenti dal mercato o dai modelli di comparazione, con cui si invita il legislatore ad intervenire per introdurre nel sistema regole nuove, destinate a governare istituti, a migliorare gli assetti di interessi, a far emergere situazioni soggettive individuali e collettive precedentemente ignorate, a dirimere contrasti, tutte operazioni che il giudice non potrebbe fare con quei caratteri di stabilità e con le scelte di indirizzo che richiedono una ponderazione politica affidata soltanto al Parlamento, in virtù del principio di tripartizione dei poteri. Sono ruoli ben noti agli storici, agli studiosi delle codificazioni, agli studiosi della comparazione, oltre che, naturalmente, agli studiosi del diritto positivo e ai filosofi del diritto. E tuttavia nelle ricerche sulle codificazioni, sul formarsi del diritto positivo, sulle strutture dei modelli nazionali si tende, nelle esperienze dell’Europa continentale, a passare sotto silenzio l’apporto della giurisprudenza, che implica non solo l’apporto dei giudici[...]

(*) V. Aa.Aa., Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell’Italia unita, a cura di Moscati, Napoli, 2013.

Guido Alpa
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Sun, 29 Nov 2015 19:23:19 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/468/la-dialettica-tra-legislatore-e-interprete info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Illecito e danno antitrust. https://www.guidoalpa.it/post/467/illecito-e-danno-antitrust-

Illecito e danno antitrust. Un dialogo tra le Corti nazionali e la Corte di Giustizia dell’Unione europea

Sommario: 1. Il dialogo tra giuristi ed economisti e la disciplina del mercato. – 2. Disciplina della concorrenza e strumenti di enforcement. – 3. La direttiva sul danno antitrust e il suo contesto. – 4. Gli elementi dell’illecito antitrust. – 5. Il nesso causale. – 6. (segue) nel diritto interno. – 7. L’orientamento della Corte di Giustizia. – 8. Il modello inglese. – 9. L’esigenza di uniformare le regole della responsabilità civile. – 10. In conclusione.

1. – Illecito e danno antitrust – formule sincopate ormai divenute d’uso per alludere alla configurazione giuridica della violazione delle regole preposte alla salvaguardia della concorrenza e del mercato – costituiscono un terreno privilegiato per saggiare i rapporti tra diritto ed economia. L’interrelazione e la combinazione di regole, principi, modelli di ragionamento che utilizzano i giuristi traendoli dalla scienza economica ormai sono diffusi nelle analisi del diritto privato, e non sono più appannaggio del settore, assai circoscritto, denominato “analisi economica del diritto”. Tutte le aree del diritto privato ne sono pervase e non solo quelle aventi contenuto patrimoniale (come aveva proposto Richard Posner, “prima maniera”, in Economic Analysis of Law, Boston-Toronto, 1977). Ovviamente, proprietà contratto e responsabilità civile restano gli ambiti privilegiati di questa variegata prospettiva (v. G. Calabresi, The Future of Law and Economics, New Haven e Londra, 2015). Ambiti cui si deve necessariamente aggregare la materia bancaria, finanziaria, assicurativa e, in generale, la materia dei rapporti commerciali, in cui spicca – nella concezione europea continentale – la concorrenza (sulla quale da ultimo v. M. Libertini, Diritto della concorrenza dell’Unione Europea, Milano, 2014). La realizzazione di un mercato interno, la edificazione di uno spazio volto ad agevolare gli scambi di beni e servizi, la imposizione di comportamenti corretti, la prevenzione e la sanzione di abusi, il divieto di aiuti di Stato, la protezione degli interessi dei lavoratori, consumatori e delle piccole e medie imprese, dell’ambiente sono

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Guido Alpa
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Sun, 29 Nov 2015 19:16:31 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/467/illecito-e-danno-antitrust- info@guidoalpa.com (Guido Alpa)
Circolo ermeneutico Responsabilità civile e previdenza 2015 https://www.guidoalpa.it/post/444/circolo-ermeneutico-responsabilita-civile-e-previdenza-2015

Il fluire delle idee e il loro scambio tra i protagonisti del diritto (accademici, avvocati e giudici)
rappresentano la principale risorsa per il costante rinnovamento di quest’ultimo.
The flowing of thoughts and opinions and their exchange among the main characters (scholars, lawyers and
judges) of the law represent the fruitful source for the continuous renewal of the latter.

 

Sommario 1. Il circolo ermeneutico. —2. Il danno biologico. —3. Il diritto all’identità personale. —
4. La responsabilità del produttore. — 5. La responsabilità della Pubblica Amministrazione per la
lesione di interessi legittimi.

 

1. IL CIRCOLO ERMENEUTICO Vorrei portare alcune testimonianze personali relative a vicende intellettuali che si sono tradotte in modelli di sentenza e quindi in orientamenti della giurisprudenza nella materia della responsabilità civile. Farò quattro esempi. Di tre posso anche dire di aver partecipato alla formazione di un convincimento che si è tradotto in idee poi accolte dagli avvocati e, tramite gli avvocati, dai giudici; del quarto posso fare invece il testimone de relato. Sono necessarie due precisazioni iniziali. La prima è che quando si parla di influenza della dottrina sulla giurisprudenza si cita una formula che è ormai invalsa nell’uso ma non deve trarci in inganno. La formula allude soltanto al primo segmento di un processo circolare, nella sequenza dottrina/giurisprudenza,maè incompleta. Ciò perché molte volte le idee nascono, prima che dalla lettura di saggi, libri, trattati, magari leggendo le sentenze, le rassegne, le massime, poi si rielaborano e quindi diventano il fondamento dottrinale di una tesi che viene accolta nelle memorie che preparano gli avvocati, i quali a loro volta cercano di persuadere il giudice con le loro argomentazioni e quindi di far accreditare la tesi originariamente creata dall’accademico. A sua volta il giudice, che deve giudicare secondo le domande presentate dagli avvocati, in conformità al principio del contraddittorio, quindi sentendo le parti, e secondo quello che è stato provato e allegato nel corso del giudizio, si preoccupa di elaborare la motivazione, e giudica, tracciando la demarcazione tra il torto e la ragione. Si crea dunque un processo circolare che fa il percorso di andata e ritorno: dalla sen-

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(*) Intervento tenuto alla Tavola rotonda dal titolo « L’influenza della dottrina sulla giurisprudenza in tema di responsabilità civile », svoltasi a Milano presso l’Università L. Bocconi il 28 ottobre 2015 in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della nostra Rivista.

 

Guido Alpa

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Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 +0000 https://www.guidoalpa.it/post/444/circolo-ermeneutico-responsabilita-civile-e-previdenza-2015 info@guidoalpa.com (Guido Alpa)