La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico di Guido Alpa

Premessa. La l. 20.5.2016, n.76 presenta molteplici caratteri di singolarita`: il suo travagliato iter ...


La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico 

di Guido Alpa

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Termini e concetti. - 3. La ricostruzione del tessuto normativo. - 4. Il problema delle fonti. - 5. Gli insegnamenti della storia. - 6. L’unione civile come risultato della emancipazione delle minoranze e come affermazione dei diritti umani e fondamentali.

1. Premessa. La l. 20.5.2016, n.76 presenta molteplici caratteri di singolarita`: il suo travagliato iter politico ha imposto dapprima l’unificazione di diversi progetti di normazione orientati per diversi gradi ad assimilare o a differenziare la disciplina delle nuove aggregazioni familiari da quella tradizionale regolata da Costituzione codice civile e leggi speciali, poi la discussione nei due rami del Parlamento con un numero infinito di emendamenti, poi la fiducia del Governo imposta per poter concludere l’iter legislativo; poi la stessa composizione del testo consistente di un solo articolo declinato in 69 commi, di cui peraltro i primi trentacinque si riferiscono alle ‘‘unioni civili’’ e gli artt. 36-68 si riferiscono non alle convivenze ma ai diritti dei conviventi di fatto. Il modo in cui e` disciplinata la materia e` altrettanto singolare: in un unico testo si regolano infatti un istituto - l’unione civile - che viene definita come «specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione», e che in tanto esiste in quanto sia costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, e sia dichiarata di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni; e un complesso di diritti dei conviventi di fatto, articolati a seconda che si essi convivano, che convivano stabilmente, che lavorino stabilmente insieme, e cosı` via. Quanto alle unioni civili provvedono le regole concernenti modalita` di costituzione, impedimenti, diritti e obblighi delle parti, regime patrimoniale, vizi e vicende che ne possono turbare la vita, lo scioglimento, e altri istituti. Scorrendo il testo si rinviene anche una integrazione della disciplina sulla rettificazione di sesso, il rinvio a decreti legislativi con relativi principi generali concernenti il riordino della normativa sullo stato civile, gli aspetti di diritto internazionale privato, ed un doppio rinvio: alle disposizioni dell’ordinamento che completano la disciplina e alle disposizioni in materia di matrimonio o che usano la terminologia del matrimonio per adeguarle, la` dove consentito, alle unioni civili. Accanto alle unioni civili il testo contiene regole che si occupano di altre vicende: nel suo titolo fa riferimento alla disciplina delle convivenze che pero` non sono definite in quanto tali; per una volta, al comma 37º, si cita la stabile convivenza e qualche volta si usa l’avverbio stabilmente. Per tutto il resto la legge si occupa dei diritti e degli obblighi individuali dei conviventi che vengono definiti come conviventi di fatto e definiti come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita` e adozione, da matrimonio o da un’unione civile». E ` da notare che nella definizione la stabilita` riguarda i rapporti affettivi di coppia e la reciproca assistenza morale e materiale, ma non la convivenza. La stabilita` della convivenza sembra un requisito in piu` , che non si comprende se sia legittimante l’esercizio dei diritti e corrispondentemente l’adempimento degli obblighi previsti, oppure se sia la conseguenza della stabilita` del rapporto affettivo. Tuttavia, essendo diritti e obblighi posti in capo a conviventi (di fatto), la convivenza sembra essere un elemento essenziale per l’acquisizione di diritti e obblighi; la sua stabilita` sara` un problema di prova la` dove la stabilita` sia richiesta. L’accertamento della stabile convivenza e` effettuato mediante dichiarazione anagrafica. Segue la disciplina del contratto di convivenza (artt. 50 ss.), legame contrattuale eventuale affidato alla scelta dei conviventi. Il contratto di convivenza non e`, dunque, come la dichiarazione effettuata dinanzi allo stato civile per le unioni civili, elemento costitutivo della convivenza, ma non puo` sussistere se essa non vi sia.

1718 NGCC 12/2016

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Guido Alpa